Art. 17. Norme generali sui mutui 1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, e' deliberata, previa valutazione tecnico- economica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del (( predetto )) decreto, l'ammontare di detto capitale e' ininfluente. 2. Il tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e' pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d). 3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. 4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e' destinata a favore degli autori italiani. 5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d). In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica e' effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato. 6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito (( non assistito dal fondo di garanzia, )) avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico. 7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. 8. Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.