Art. 17.
                      Norme generali sui mutui
 
  1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere
sui  fondi  statali,  e'  deliberata,  previa  valutazione   tecnico-
economica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi
di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il
parere  favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro
un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Autorita'  competente  in materia di spettacolo con proprio decreto
fissa  l'ammontare  minimo  del  capitale   versato   delle   imprese
cinematografiche   che  richiedano  la  concessione  di  mutui.  Fino
all'entrata in vigore del ((  predetto  ))  decreto,  l'ammontare  di
detto capitale e' ininfluente.
  2.  Il  tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria,
ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7,  sulle  operazioni
di  mutuo  per  la  produzione,  la  distribuzione cinematografica in
Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e'  pari,  per  i
film   di  produzione  nazionale,  al  40  per  cento  del  tasso  di
riferimento per il credito industriale in  vigore  al  momento  della
stipula  del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia,
al 30 per cento del tasso  medesimo.  Sulle  operazioni  di  mutuo  a
favore   delle  industrie  tecniche  e  dell'esercizio  il  tasso  di
interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso  di  riferimento
ed  e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto
di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli
investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3,  lettere
a), b), c) e d).
  3.   All'ammortamento   dei   mutui  concessi  per  la  produzione,
distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del
film in Italia ed all'estero  di  spettanza,  rispettivamente,  delle
imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.
  4.  Per  le  opere  assistite  dal  fondo di garanzia i proventi di
spettanza     dell'impresa     produttrice     vengono      destinati
proporzionalmente   all'ammortamento   del   mutuo   ed  al  recupero
dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa  produttrice.
Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e' destinata a
favore degli autori italiani.
  5.  In  alternativa  al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui  alla  legge  23  luglio
1980,  n.  378,  e  successive modificazioni, puo' essere concesso, a
valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il  credito
cinematografico  un contributo in conto interessi, su mutui stipulati
con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a  carico  dei
beneficiari  pari  al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al
comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25  per  cento  dello
stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli
di  cui  all'articolo  28  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213. I
contributi in conto interessi sui  mutui  a  favore  delle  industrie
tecniche   e  dell'esercizio,  stipulati  con  enti  creditizi,  sono
concessi  al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari
pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e  al
25  per  cento  dello  stesso  tasso  per gli investimenti di elevato
contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere a), b), c) e d). In tutti i casi di cui al presente comma  la
valutazione  tecnico-economica  e' effettuata dall'istituto mutuante.
Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un
tasso di interesse superiore a quello  determinato  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro  per il settore industriale ed i relativi mutui
per la produzione,  la  distribuzione  cinematografica  in  Italia  e
l'esportazione  non  possono  avere  una  durata  maggiore  di quella
prevista per i mutui a tasso agevolato.
  6. Per i mutui assistiti dal fondo  di  garanzia,  il  recupero  di
quanto   ancora   dovuto,  dopo  la  scadenza,  fino  all'estinzione,
comunque, del residuo debito (( non assistito dal fondo di  garanzia,
)) avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una
relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento
e   secondo   criteri  e  principi  generali  stabiliti  con  decreto
dell'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,  sentito  il
Comitato per il credito cinematografico.
  7.  I  costi  degli  investimenti  ammessi a fruire del mutuo o dei
contributi di cui al presente decreto sono accertati da  societa'  di
certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
  8.  Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,
sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove
non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al  costo  del
film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.