Art. 18. (( 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' )) (( sostituita dalla seguente: )) (( "c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale )) (( d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad )) (( un regolamento che tenga conto della qualita' della )) (( programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative )) (( promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo )) (( per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli )) (( e medi comuni". )) 1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: " p) per la ricerca creativa; q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita' promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati; u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.". 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti: "L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.".