Art. 18.
(( 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e'           ))
(( sostituita dalla seguente:                                      ))
(( "c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale       ))
(( d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad      ))
(( un regolamento che tenga conto della qualita' della             ))
(( programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative   ))
(( promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo ))
(( per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli  ))
(( e medi comuni".                                                 ))
  1. Al primo  comma  dell'articolo  45,  dopo  la  lettera  o)  sono
aggiunte le seguenti:
   " p) per la ricerca creativa;
    q)  per  la  conservazione  ed il restauro del patrimonio filmico
nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e
privati;
    r) per la partecipazione finanziaria ad  iniziative  assunte  per
opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito
della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali;
    s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi
europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere
filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
    t)  per  circuiti  e  consorzi  di  esercizi cinematografici, con
particolare riguardo per quelli operanti in piccoli  centri  e  nelle
periferie,  per  la stampa e la circolazione di copie e la promozione
di  film  nazionali   e   comunitari,   per   le   iniziative   volte
all'aggiornamento    professionale,    nonche'   per   le   attivita'
promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;
    u)  per  la  realizzazione  di  festival,  mostre,  rassegne   di
interesse  nazionale  ed  internazionale di opere cinematografiche da
parte di soggetti pubblici e privati,  sempreche'  le  iniziative  si
ricolleghino  a  progetti  a carattere permanente in ambito nazionale
con istituzioni pubbliche o private;
    v) per la pubblicazione, diffusione conservazione  di  riviste  e
opere   a   carattere  storico  e  critico-informativo  di  interesse
nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di
corsi di cultura cinematografica effettuati da enti  ed  associazioni
senza  scopo  di  lucro  e  da  enti  pubblici  e da universita', con
particolare  riferimento  alle  cattedre  di   storia   del   cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
    z)   per   l'attuazione   degli   accordi  di  programma  di  cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.".
  2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:
  "L'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,  sentita  la
Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto
le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.
  Ferma  restando  l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1
della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia
di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del  fondo
speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per
la     realizzazione     della     Mostra    internazionale    d'arte
cinematografica.".