Art. 19.
 
  1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971,  n.  819,  a  favore
delle  industrie  tecniche  nazionali  cinematografiche sono concessi
mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le
stesse modalita' della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la
ristrutturazione, la trasformazione  o  l'adeguamento  strutturale  e
tecnologico  di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione, di post-produzione, nonche' per la realizzazione
di colonne sonore dei film  di  cui  all'articolo  4  della  legge  4
novembre 1965, n. 1213.
  2.  L'importo  del mutuo puo' raggiungere il 70 per cento del costo
dell'investimento e il 90 per cento per  investimenti  caratterizzati
da  un  elevato  contenuto  di  innovazione  tecnologica.  I tassi di
interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento  e  al  30  per
cento  del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 2.
  3. L'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo  fissa  con
proprio   decreto   l'ammontare   massimo  dei  costi  relativi  agli
interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.