Art. 19. 1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalita' della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonche' per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. 2. L'importo del mutuo puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2. 3. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.