Art. 2.
 
  1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1.  Ai fini
della presente legge, per 'film' o  'opera  filmica'  si  intende  lo
spettacolo  realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera  dell'ingegno,  ai  sensi
della   disciplina  del  diritto  d'autore,  destinato  al  pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione.
   2. Ai fini dell'ammissione ai  benefici  previsti  dalla  presente
legge,  le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in
considerazione sono le seguenti:
    a) regista italiano;
    b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
    c)  sceneggiatore  italiano  o   sceneggiatori   in   maggioranza
italiani;
    d) interpreti principali in maggioranza italiani;
    e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;
    f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
    g) direttore della fotografia italiano;
    h) montatore italiano;
    i) autore della musica italiano;
    l) scenografo italiano;
    m) costumista italiano;
    n) troupe italiana;
    o)  riprese  in  esterni  ed interni effettuate in maggioranza in
Italia;
    p) uso di industrie tecniche italiane;
    q) uso di teatri di posa italiani.
   3. Per quanto concerne le lettere o) e  q)  del  comma  2  possono
essere  concesse  deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere
della sottocommissione di cui all'articolo 3.
   4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il
film di durata superiore a 75  minuti,  postsincronizzato  in  lingua
italiana,  realizzato  da  imprese  produttrici  nazionali con troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due  delle  componenti
di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , tre delle componenti di cui
alle  lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere
g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o)
, p) e q) del medesimo comma.
   5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale  nazionale'  si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in
lingua  italiana,  realizzato  da  imprese produttrici nazionali, che
abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore  del  soggetto
italiano  o  in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali, i tre quarti degli interpreti secondari,  che  utilizzino
la  lingua  italiana  sia  per  la  ripresa  sonora  diretta  sia per
l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti ((
quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) ,  l)  e
m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e
che  corrisponda  ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre
ad adeguati requisiti di idoneita'  tecnica,  presenti  significative
qualita'   artistiche   e   culturali  ((  o  spettacolari  ))  senza
pregiudizio della liberta' di espressione.
   6. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo  e
cortometraggio,  realizzata  da  imprese  produttrici  nazionali  con
immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.  Ai
film  di  animazione si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
   7. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata  da
imprese    produttrici    nazionali,    a   contenuto   narrativo   o
documentaristico,  con  esclusione  di  quelle  con  finalita'  anche
parzialmente  pubblicitarie,  di  durata  inferiore  a  75 minuti. Ai
cortometraggi  si  applicano,  qualora  siano  presenti  le  relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto  dal  comma  1,  su parere della commissione centrale per la
cinematografia puo' essere riconosciuta  la  qualifica  di  interesse
culturale    nazionale    anche    ai   cortometraggi   a   contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
   8. Per 'film in coproduzione'  o  'compartecipazione'  si  intende
l'opera  filmica  prodotta in comune da imprese italiane e straniere,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 19.
   9.  I  film  che  abbiano  i requisiti di cui al presente articolo
vengono   iscritti,   all'atto   del   formale    provvedimento    di
riconoscimento   di   nazionalita',  in  appositi,  separati  elenchi
istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in  materia  di
spettacolo.   A  tal  fine  le  imprese  produttrici  sono  tenute  a
presentare, entro novanta giorni dalla data di  prima  proiezione  in
pubblico,  accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti  necessari
a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
   10.  Per  'sala  cinematografica'  si intende qualunque spazio, al
chiuso o all'aperto, con uno o piu'  schermi,  autorizzato  ai  sensi
della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per  'sala  d'essai'  si  intende  la  sala  cinematografica  il  cui
titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in  materia
di  spettacolo,  si impegna per un periodo non inferiore a due anni a
proiettare  film  d'essai  e  cortometraggi  di  interesse  culturale
nazionale  per  almeno  il  70  per  cento  dei  giorni  di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e'
ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti.  All'interno delle suddette quote almeno
la meta' dei giorni di  programmazione  deve  essere  riservata  alla
programmazione  di  film  d'essai  di produzione italiana o dei Paesi
della Comunita' europea.  Per 'sale delle  comunita'  ecclesiali'  si
intendono  le  sale  il  cui  nullaosta e la cui licenza di esercizio
siano rilasciati  a  legali  rappresentanti  di  istituzioni  o  enti
ecclesiali  riconosciuti  dallo  Stato,  che  svolgano  attivita'  di
formazione sociale, culturale e  religiosa  e  che  programmino  film
secondo  le  indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo
nazionale.
   11.  Per  'film  d'essai'  si  intende  l'opera filmica italiana o
straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare
valore   artistico,   culturale   e   tecnico,   o   espressione   di
cinematografie  nazionali  meno  conosciute,  che  contribuisca  alla
diffusione  della  cultura  cinematografica  e  alla  conoscenza   di
correnti  e  tecniche  di espressione non affermate in Italia. I film
ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche  la  qualifica
di  'film  d'essai'.  I  film  d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche  o  private,  finanziate
dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
   12.  Per  impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o
'di esportazione' si intende l'impresa  o  societa'  cinematografica,
con  capitale  sociale  in  maggioranza  italiano,  con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
in Italia la maggior parte della sua attivita'  e  sia  titolare  dei
rispettivi  diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa
nazionale di esercizio' e 'industria tecnica  nazionale'  si  intende
l'impresa   o   societa'  cinematografica  con  capitale  sociale  in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e
con amministratori italiani, che svolga in Italia  la  maggior  parte
della sua attivita'.".