Art. 21. 1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorita' competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalita': a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attivita' di ricerca e di sperimentazione; b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema; c) la gestione della Cineteca nazionale. 2. Il Centro sperimentale per la cinematografia e' dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonche' le modalita' di partecipazione dell'ente a societa' per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. 3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, e' nominato con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennita' annua di carica, la cui misura e' determinata con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il presidente; b) quattro esperti; c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.; d) un rappresenta'nte della RAI-Radiotelevisione italiana. 6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalita' di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni. 8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, e' approvata con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale: a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente; b) dirige il personale dell'ente; c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. 9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovra' tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attivita' istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. 11. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta ed e' trasmesso all'Autorita' competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro. 12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: "biennali e accelerati" sono soppresse. 13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia: a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del piu' vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte; b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private; c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresi' alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore e' tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia; d) svolge attivita' di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri. 14. Per le finalita' di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso. 15. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonche' per l'attivita' della Cineteca nazionale.