Art. 21.
 
  1. Il Centro sperimentale  per  la  cinematografia,  istituito  con
legge  24  marzo  1942,  n.  419,  e'  ente  pubblico sottoposto alla
vigilanza dell'Autorita' competente in materia di spettacolo ed ha le
seguenti finalita':
    a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso
la formazione di quadri professionali, corsi e altre  iniziative  con
caratteristiche  e durata stabilite dal consiglio di amministrazione,
e lo svolgimento di attivita' di ricerca e di sperimentazione;
    b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della
storia e della teoria del cinema;
    c) la gestione della Cineteca nazionale.
  2. Il Centro  sperimentale  per  la  cinematografia  e'  dotato  di
autonomia  statutaria.  Nello  statuto sono determinate le competenze
degli organi, l'organizzazione  dell'ente  nonche'  le  modalita'  di
partecipazione   dell'ente  a  societa'  per  azioni.  Al  Centro  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione  degli
uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente
e'  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorita' competente in materia  di  spettacolo,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.
  3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
  4.  Il  presidente,  scelto fra persone particolarmente qualificate
sul  piano  culturale  e  professionale,  e'  nominato  con   decreto
dell'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,  sentite  le
competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati. Il presidente ha la  legale  rappresentanza  del
Centro, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola
volta.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e'  sostituito dal
vicepresidente. Al presidente spetta una indennita' annua di  carica,
la cui misura e' determinata con decreto dell'Autorita' competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
  5. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il presidente;
    b) quattro esperti;
    c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;
    d) un rappresenta'nte della RAI-Radiotelevisione italiana.
 6.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  5, lettera b), sono scelti tra
personalita' di particolare competenza nel campo  cinematografico  ed
audiovisivo  fra  gli  autori,  i produttori, i critici e i tecnici e
sono nominati con decreto dell'Autorita'  competente  in  materia  di
spettacolo,  sentito  il  parere  della  Commissione  centrale per la
cinematografia.  Il  vicepresidente  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  tra  i  suoi  componenti.  I  compensi  spettanti al
vicepresidente  e  agli altri membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto dell'autorita' competente in materia  di
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
  7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto e disciplinato ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive
modificazioni.
  8.   Il   direttore   generale   del  Centro  sperimentale  per  la
cinematografia  e'  nominato  con  deliberazione  del  consiglio   di
amministrazione;  il  relativo  rapporto  di  lavoro  e' regolato con
contratto di diritto privato di durata non superiore a  cinque  anni.
La  deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico
del direttore  generale,  e'  approvata  con  decreto  dell'Autorita'
competente  in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro. Il direttore generale:
    a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati  dal  consiglio
di  amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi,
dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;
    b) dirige il personale dell'ente;
    c)  svolge  le  funzioni   di   segretario   del   consiglio   di
amministrazione.
  9.   La   gestione  finanziaria  del  centro  sperimentale  per  la
cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato
dal consiglio  di  amministrazione  entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorita'
competente  in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di  previsione  sono
determinati  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorita' competente  in
materia  di  spettacolo,  di  concerto con il Ministro del tesoro, e'
emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  regolamento  amministrativo  e  contabile  del  Centro,
deliberato dal consiglio di amministrazione.  Il  regolamento  dovra'
tener  conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle
disposizioni  di  cui  al  regolamento  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
  10.  I  contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale sono  disciplinati  dalle  norme  del  codice
civile;   per   esigenze  didattiche,  di  ricerca  e  di  produzione
dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ad
esperti    in    materia   cinematografica,   audiovisiva   e   della
comunicazione; in tal caso le relative  deliberazioni  sono  soggette
all'approvazione  dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,
di concerto con il Ministro del tesoro.
  11.  Il  conto  consuntivo  e'  accompagnato   da   una   relazione
sull'attivita'  svolta  ed  e'  trasmesso all'Autorita' competente in
materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del
tesoro.
  12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419,
le parole: "biennali e accelerati" sono soppresse.
  13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento  del  Centro
sperimentale per la cinematografia:
    a)  procede  alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del
piu' vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale,
provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e
alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;
    b)  provvede  alle  iniziative  necessarie  alla   conoscenza   e
diffusione  del  materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la
gestione di un apposito sistema  informativo  esteso  alle  cineteche
pubbliche e private;
    c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte
nel  pubblico  registro per la cinematografia di cui all'articolo 22;
provvede altresi' alla conservazione delle copie negative delle opere
filmiche che il produttore e' tenuto a depositare  presso  la  stessa
Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;
    d)  svolge attivita' di studio e ricerca, anche in collaborazione
con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.
  14. Per le finalita' di cui al comma 13, lettera b),  le  cineteche
pubbliche  e private che godano di un contributo pubblico sono tenute
a comunicare alla Cineteca nazionale i  dati  relativi  al  materiale
filmico in proprio possesso.
  15.  L'Autorita'  competente  in materia di spettacolo, con proprio
decreto,  determina  la  quota  annua  del  fondo  speciale  di   cui
all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al
Centro   sperimentale  per  la  cinematografia,  per  lo  svolgimento
dell'attivita' istituzionale e per la realizzazione,  sulla  base  di
apposito  programma,  di  opere di carattere sperimentale da parte di
allievi del Centro, nonche' per l'attivita' della Cineteca nazionale.