Art. 22.
 
  1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia,  tenuto
dalla  SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte
o importate in Italia e  destinate  alla  programmazione  nelle  sale
cinematografiche.
  2.  L'iscrizione  e le successive trascrizioni di atti nel pubblico
registro  per   la   cinematografia   sono   obbligatorie   ai   fini
dell'ammissione  ai  benefici e per la concessione dei premi previsti
dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai
terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento  economico  delle
opere  filmiche,  nonche'  di  atti  che  costituiscano  privilegi  e
garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e  arbitrali,
comunque   connessi   con   la  costituzione,  la  modificazione,  il
trasferimento o l'estinzione dei  suddetti  diritti  di  sfruttamento
economico.
  3.  All'atto  dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre
l'attestazione dell'Autorita' competente  in  materia  di  spettacolo
relativa  alla  denuncia  di  inizio  lavorazione  o all'importazione
dell'opera filmica. Ad  ultimazione  del  film  il  richiedente  deve
altresi'   presentare   la  dichiarazione  della  Cineteca  nazionale
attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva  nuova  conforme
al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi
opere  filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia
positiva il deposito deve avere ad  oggetto  un  controtipo  negativo
dell'opera.  La mancata presentazione della dichiarazione comprovante
l'avvenuto deposito della copia del film  rende  priva  di  efficacia
l'iscrizione gia' eseguita.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,  sentita
la  Societa'  italiana  autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, un regolamento che preveda:
    a)   le  procedure  per  l'iscrizione  degli  atti,  mediante  un
protocollo generale;
    b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;
    c) le modalita' di visura e le modalita' per  il  rilascio  delle
certificazioni   attinenti   alle   iscrizioni  e  alle  trascrizioni
effettuate;
    d) le disposizioni transitorie connesse con la  soppressione  del
pubblico  registro  cinematografico  di cui al regio decreto-legge 16
giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458,
e successive modificazioni;
    e) le tariffe relative alle operazioni di cui  alle  lettere  a),
b),  c),  al  cui  aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le
relative variazioni sulla base dell'indice  generale  dei  prezzi  al
consumo  stabilito  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ((
Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle  operazioni,
devono  comprendere  anche la quota necessaria per la copertura delle
spese generali e di funzionamento del registro. ))
  5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo
i  dati  riepilogativi  concernenti la produzione e l'importazione di
opere filmiche.