Art. 22. 1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche. 2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico. 3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda: a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale; b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti; c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate; d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni; e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). (( Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro. )) 5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.