Art. 23.
 
  1.  L'accesso  al  fondo  di  garanzia  da  parte   delle   imprese
produttrici  e'  subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi
atti  di  cessione,  trascritti  nel   pubblico   registro   per   la
cinematografia,  a  favore  degli  autori  italiani  dell'opera, come
indicato dalla vigente  legislazione  in  materia,  della  quota  dei
proventi  di  loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera
stessa.