Art. 23. 1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.