Art. 24. 1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sostituito dal seguente: "Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . - 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei beni immobili. 2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e' ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento. 3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' esente dal pagamento dei diritti doganali. 4. A decorrere dal (( 1 febbraio 1995, )) l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' concesso (( , relativamente alla quota costituita dalla meta' del suo ammontare, )) agli esercenti che, (( di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, )) nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli (( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film (( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono e' aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non e' stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attivita'. Nel caso di sale con piu' schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione e' calcolata su ciascuno schermo. (( 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle )) (( sale delle comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma )) (( 10, e' concesso per ciascuna giornata di programmazione un )) (( abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta )) (( sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro )) (( tipo d'abbuono. )) 6. La corresponsione contestuale degli abbuoni e' condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente e' tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale. (( 6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti )) (( da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a )) (( formare il reddito imponibile dei circoli di cultura )) (( cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura )) (( cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1. )) 7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita' cinematografiche.".