Art. 24.
 
  1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sostituito
dal seguente:
  "Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . -  1.  Sono  soggetti  a  imposta
fissa  di  registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti
di  sfruttamento  economico  delle  opere  filmiche  previste   dalla
presente  legge,  i  contratti  di  distribuzione, noleggio, mandato,
agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli  atti  di
concessione,  di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei
contributi e dei premi di  cui  alla  presente  legge,  gli  atti  di
rinuncia  alle  cessioni,  alle  costituzioni in garanzia o in pegno,
nonche'  quelli  relativi  all'esecuzione  e  alla  estinzione  delle
suindicate  operazioni  di finanziamento.   Sono altresi' soggetti ad
imposta fissa di registro gli atti di  costituzione  dei  circoli  di
cultura    cinematografica    e   delle   associazioni   di   cultura
cinematografica  di  cui  all'articolo  44,  con   esclusione   della
acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
   2.  Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
della presente legge e a tutti gli atti  e  contratti  relativi  alle
operazioni   stesse   e   alla   loro  esecuzione,  modificazione  ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque  tipo  e  da  chiunque
prestate,  si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  successive
modificazioni,  e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e'
ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
   3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque  metraggio
classificati  d'essai,  ovvero  destinati  alla Cineteca nazionale, a
festival  o  rassegne  internazionali   riconosciuti   dall'Autorita'
competente  per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la
cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli  di  cultura
cinematografica  di  cui  all'articolo  14  del  presente decreto, e'
esente dal pagamento dei diritti doganali.
   4. A decorrere dal (( 1 febbraio 1995, ))  l'abbuono  dell'imposta
sugli  spettacoli  di  cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  29  ottobre  1993, n. 427, e' concesso (( , relativamente alla
quota costituita dalla meta' del suo  ammontare,  ))  agli  esercenti
che,  ((  di  norma  in  ciascun  trimestre dell'anno e, comunque, ))
nell'arco di ogni semestre  dell'anno,  con  eccezione  dei  mesi  di
luglio  ed  agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento
delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai  film
di  produzione  nazionale  ed  a  quelli  ((  di  interesse culturale
nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso  in  cui
non  si  raggiunga  la  quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque
concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai  soli  film
((  di  interesse  culturale  nazionale  ))  assistiti  dal  fondo di
garanzia. L'abbuono e' aumentato al  50  per  cento  per  i  film  di
produzione  nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25
per  cento  delle  giornate  di  proiezione.  Per  le   giornate   di
programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale
e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale
cinematografiche
l'abbuono   del   60   per   cento   dell'imposta   sugli  spettacoli
cinematografici, anche se non e' stata raggiunta  la  quota  del  25%
delle  giornate  di  attivita'.  Nel caso di sale con piu' schermi la
percentuale  del  25  per  cento  delle  giornate  di  proiezione  e'
calcolata su ciascuno schermo.
(( 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle          ))
(( sale delle comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma    ))
(( 10, e' concesso per ciascuna giornata di programmazione un      ))
(( abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta  ))
(( sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro ))
(( tipo d'abbuono.                                                 ))
   6.  La  corresponsione  contestuale  degli abbuoni e' condizionata
alla formale  assunzione  dell'obbligo  da  parte  dell'esercente  di
osservare  gli  adempimenti  di  programmazione di cui al comma 4. In
caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente  e'  tenuto  alla
restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in
misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.
(( 6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti        ))
(( da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a     ))
(( formare il reddito imponibile dei circoli di cultura            ))
(( cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura       ))
(( cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.                ))
   7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate
in  lire  millecinquecento  milioni  annui  a  decorrere dal 1994, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del  fondo
unico  per  lo  spettacolo  complessivamente destinata alle attivita'
cinematografiche.".