Art. 26.
 
(( 1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto ))
(( i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in    ))
(( vigore del decreto stesso.                                      ))
 2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre  1965,
n. 1213, e successive modificazioni, (( e dalla legge 14 agosto 1971,
n.  819, e successive modificazioni, )) godono, anche dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo
le modalita' (( vigenti prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
stesso. ))
  3.  Con decreti dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,
sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate,  entro
tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, le
relative norme di attuazione. L'Autorita' competente  in  materia  di
spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto
dell'esigenza   di   assicurare   un   coordinamento   dell'attivita'
promozionale  all'estero  con  la  parallela  attivita'  svolta   dal
Ministero  del  commercio  con  l'estero.  I decreti aventi contenuto
regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo  17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4.  Nel  termine  indicato  nel secondo comma dell'articolo 4 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorita' competente  in  materia  di
spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con
propri  decreti  modificare  i  criteri  e le modalita' fissati nelle
norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli  a  esigenze
manifestatesi  nel  corso  del  triennio  e  purche' le modifiche non
contrastino con i principi del presente decreto.
  5. L'Autorita' competente in  materia  di  spettacolo  comunica  al
Parlamento,  nella  relazione  di  cui  all'articolo 6 della legge 30
aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che
le hanno determinate.
  6. Ai fini della  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  per  gli
interventi   finanziari   in  favore  delle  opere  filmiche  di  cui
all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le  imprese  dei
Paesi  membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed
i loro  cittadini  sono  equiparati  alle  imprese  ed  ai  cittadini
italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici
previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10- bis e
10-quater   della   legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni.
  7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto
devono recare, nei titoli di  testa,  l'indicazione  che  l'opera  e'
stata   realizzata  o  distribuita  con  l'intervento  dell'Autorita'
competente  in   materia   di   spettacolo,   nonche'   l'indicazione
dell'eventuale   riconoscimento   di   film  di  interesse  culturale
nazionale.
  8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre  1965,  n.
1213, e' sostituito dal seguente:
  "A  favore  del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4,
5,  6  -  con  esclusione  dei  cortometraggi  -  e  8,  e'  concesso
dall'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,  su conforme
parere della commissione di cui all'articolo 46, un  contributo  pari
al  13  per  cento  dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il
film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla  sua  prima
proiezione  in  pubblico  secondo  gli  accertamenti  della  SIAE. Il
contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui
contratti per la produzione dell'opera filmica,  qualora  i  proventi
della  stessa  non  siano  stati sufficienti ad ammortizzare i mutui,
nonche'   al   reinvestimento,   accertato   da   una   societa'   di
certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale
nazionale  ((  e film di produzione nazionale )) ; in caso di mancato
reinvestimento entro i due anni successivi alla  data  di  erogazione
del  contributo,  il  beneficiario e' tenuto a restituire la parte di
contributo destinata al  reinvestimento  maggiorata  degli  interessi
legali.  L'importo  del  contributo  reinvestito non e' computato nel
costo del film ai fini  degli  interventi  creditizi  previsti  dalla
presente legge.".
  9.  Il  compenso  spettante  ai  componenti  dei  comitati  e delle
commissioni e' determinato ogni tre anni dall'Autorita' competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.