Art. 26. (( 1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto )) (( i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in )) (( vigore del decreto stesso. )) 2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, (( e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, )) godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalita' (( vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. )) 3. Con decreti dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attivita' promozionale all'estero con la parallela attivita' svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con propri decreti modificare i criteri e le modalita' fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purche' le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate. 6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10- bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera e' stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, nonche' l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale. 8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: "A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale (( e film di produzione nazionale )) ; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.". 9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni e' determinato ogni tre anni dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.