Art. 27.
 
  1.  Per  il  biennio  1994-95  e'  istituito   presso   l'Autorita'
competente  in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50
miliardi  per   interventi   finanziari   a   favore   dell'esercizio
cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche as-
similate.
  2.  Alla  copertura  dell'onere finanziario si provvede mediante il
prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2,
comma terzo, della legge 14  agosto  1971,  n.  819,  destinato  alla
concessione   di   contributi   in  conto  capitale  ad  esercenti  o
proprietari   di   sale   cinematografiche    ubicate    in    comuni
cinematograficamente depressi.
  3.  La  Banca  nazionale  del  lavoro  -  Sezione  per  il  credito
cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato la suddetta somma di  lire  50  miliardi.  Detta
somma  sara'  riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del tesoro ad
apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita'  competente
in  materia  di  spettacolo  per provvedere agli interventi di cui al
presente articolo.  Si  applica  quanto  previsto  dall'ultimo  comma
dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata per il
sostegno  di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico
nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi
o  in  occasione  di  particolari  eventi,  per  sostenere   mediante
contributi  e  premi  alle sale cinematografiche la programmazione di
film di produzione nazionale e di Paesi della  Comunita'  europea.  I
criteri  e  le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati,
con decreto da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  da parte dell'Autorita'
competente in materia di spettacolo.
  5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a
favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni  concertistiche  as-
similate.  Tale  quota  viene  assegnata  con  decreto dall'Autorita'
competente in materia  di  spettacolo,  ((  sentiti  il  Comitato  di
coordinamento  di  cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n.
800, e, successivamente, la Commissione centrale per  la  musica,  ))
sulla base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai
costi  aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione,
in rapporto alle risorse pubbliche e private a  fronte  del  pubblico
pagante negli anni (( 1991, 1992 e 1993 )) .
  6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996,
il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.
  7.  All'articolo  9  della  legge  23  dicembre  1992, n. 498, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  " 8. Sono vietati contratti integrativi  aziendali  che  comportino
oneri  finanziari  diretti  o  indiretti  a  carico degli enti, anche
tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.";
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "  9.  Al  fine  di  contenere  i costi per compensi degli artisti,
nonche'  per  i   contratti   di   carattere   professionale   o   di
collaborazione,  l'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo,
sentito il comitato di coordinamento di  cui  all'articolo  20  della
legge  14  agosto  1967,  n.  800,  e  la Commissione centrale per la
musica, puo' procedere biennalmente a  stabilire  un  tariffario  dei
livelli  massimi  dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei
tariffari degli ultimi tre anni.".
  8. All'articolo 12 della legge 14 agosto  1967,  n.  800,  dopo  le
parole:  "e  di  comprovata  competenza  teatrale"  sono  aggiunte le
seguenti: "o musicologi".