Art. 27. 1. Per il biennio 1994-95 e' istituito presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche as- similate. 2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi. 3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea. I criteri e le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. 5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche as- similate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, (( sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, )) sulla base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni (( 1991, 1992 e 1993 )) . 6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo. 7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro."; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: " 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.". 8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: "e di comprovata competenza teatrale" sono aggiunte le seguenti: "o musicologi".