Art. 27-bis.
 
(( 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e'         ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La            ))
(( competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668   ))
(( del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia    ))
(( appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte          ))
(( d'appello nel cui distretto e' avvenuta la prima proiezione in  ))
(( pubblico dell'opera cinematografica".                           ))
(( 2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e'         ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni         ))
(( previste dal codice penale per le rappresentazioni              ))
(( cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni  ))
(( degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda da 5 a 50 ))
(( milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita' o in casi di     ))
(( recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale ))
(( l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna,  ))
(( dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un    ))
(( periodo non inferiore a dieci giorni.                           ))
(( 2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia   ))
(( all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo    ))
(( 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla    ))
(( revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato  ))
(( negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico   ))
(( sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.      ))
(( 3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i     ))
(( film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla     ))
(( presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione   ))
(( in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione,  ))
(( ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel    ))
(( caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella      ))
(( sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le       ))
(( sanzioni previste dal comma 1".                                 ))
(( 3. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto   ))
(( all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21   ))
(( aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo,     ))
(( prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della  ))
(( possibilita' di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di   ))
(( cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente         ))
(( decreto.                                                        ))