Art. 3.
 
  1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I  lungometraggi  nazionali
sono  ammessi  ai  benefici  della presente legge purche' presentino,
oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche  sufficienti
qualita'  artistiche,  o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio
della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici
stessi i film che sfruttino  volgarmente  temi  sessuali  a  fini  di
speculazione   commerciale.   L'accertamento  di  tali  requisiti  e'
demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.
   2. Agli esercenti di sale cinematografiche  si  applicano,  con  i
limiti  e  le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 30.".