Art. 3. 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46. 2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.".