Art. 5.
 
  1. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Ai  lungometraggi  nazionali  ai  quali   sia   stato   rilasciato
l'attestato  di  qualita'  previsto  dall'articolo 8 e che risultino,
secondo  le  segnalazioni  della  SIAE,  essere  stati   regolarmente
programmati  in  pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e'
fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in  materia
di spettacolo.".