Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.".