Art. 7. 1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, e' aggiunto il seguente: "La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio; l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.".