Art. 7.
 
  1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, e' aggiunto il seguente:
  "La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita'
cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla  Banca  nazionale
del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di
seguito  denominata  "concessionaria".  Alla  scadenza  del triennio;
l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  puo'  affidare,  previa  stipula  di apposita
convenzione, la gestione dei  predetti  fondi  ad  uno  o  piu'  enti
creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai
criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della
adeguatezza  delle  strutture  tecnico-organizzative  ai  fini  della
prestazione  del  servizio,  con  procedure  che  garantiscano   pari
condizioni  a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno
Stato  membro  della  Comunita'  europea  e  che  presentino   idonei
requisiti    di    affidabilita'    imprenditoriale.    La   societa'
concessionaria, ovvero gli enti creditizi  convenzionati  di  cui  al
presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in
materia   di   spettacolo   una  rendicontazione  annuale  sui  fondi
amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare
alla relazione al Parlamento di cui all'articolo  6  della  legge  30
aprile 1985, n. 163.".