Art. 8.
 
  1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto  dell'articolo  28  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Al  fine  di  promuovere  la  ricerca  creativa,  con  particolare
riferimento   ai   nuovi   autori   nell'ambito   dello    spettacolo
cinematografico  nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo
speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori  di  sceneggiature
che  contribuiscano  all'accrescimento  del  patrimonio  artistico  e
culturale del cinema italiano.
  Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le  modalita'
di  presentazione  delle domande, sono determinati ogni due anni, con
proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di  spettacolo,
sentita la commissione centrale per la cinematografia.
  La  selezione  delle  sceneggiature  da  ammettere  al premio viene
effettuata da  una  giuria  presieduta  da  una  personalita'  scelta
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti
parte   del   Consiglio   nazionale   dello   spettacolo,   ai  sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera z),  della  legge  30  aprile
1985, n. 163, e composta da:
    a) il direttore generale dello spettacolo;
    b)  due  esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di
spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e
della produzione cinematografica;
    c) due autori,  un  produttore,  un  distributore  e  un  critico
cinematografico,  nominati  dall'Autorita'  competente  in materia di
spettacolo, sentita la commissione centrale  per  la  cinematografia,
sulla  base  di  terne  proposte  dalle  rispettive  associazioni  di
categoria.
  Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il
credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera  a)  del
comma precedente.
  I  premi  sono  assegnati  annualmente dall'Autorita' competente in
materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
  Una   copia   delle   sceneggiature   selezionate   e'    trasmessa
dall'Autorita'   competente   in  materia  di  spettacolo  al  centro
sperimentale  per  la   cinematografia,   che   provvede   alla   sua
conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
  Per  progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale
nazionale ed aventi  rilevanti  finalita'  culturali  ed  artistiche,
presentati  da  autori  cinematografici  italiani  e da realizzare da
parte di imprese cooperative italiane ovvero con  formule  produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non
inferiore  al  30  per  cento  dei  rispettivi  compensi, di registi,
soggettisti  e  sceneggiatori,  attori  e  tecnici  qualificati,   e'
concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia,
in  misura  pari  al  90  per cento dell'importo massimo ammissibile,
dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai  fini  del
mutuo   e'   fissato,  ogni  tre  anni,  con  decreto  dell'Autorita'
competente in materia di spettacolo, su  proposta  della  commissione
centrale per la cinematografia.
  Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo
semestre  di  ogni  anno  non  piu'  di  venti e non meno di quindici
progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare
riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature
alle quali sia stato  assegnato  un  premio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  per  progetti  presentati  da  neodiplomati  del  centro
sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono
valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i
relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati  dovranno
essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
  La  distribuzione  in  Italia  e  all'estero di opere realizzate ai
sensi del presente articolo puo' essere  affidata  dai  titolari  dei
diritti  di  utilizzazione  alle societa' inquadrate nell'Ente cinema
S.p.a. sulla base di un programma  annuale  approvato,  finanziato  e
sovvenzionato  dall'Autorita'  competente  in materia di spettacolo a
carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai  sensi
della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita
non   puo'   accedere   alle   altre  agevolazioni  previste  per  la
distribuzione e l'esportazione.".