Art. 9.
 
  1. Salvo quanto  previsto  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La  costruzione,
la  trasformazione  e l'adattamento di immobili da destinare a sale e
arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o
arene  cinematografiche  gia'  in  attivita',  sono  subordinati   ad
autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E'
necessaria  l'autorizzazione  anche  per adibire un teatro a sala per
proiezioni cinematografiche.
   2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina  con  proprio  decreto,
sentita  la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per
la concessione dell'autorizzazione.
   3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione  e  numero
delle  sale  operanti  nel territorio comunale, della loro ubicazione
anche in rapporto  alle  sale  operanti  nei  comuni  limitrofi,  del
livello  qualitativo  degli  impianti  e  delle attrezzature, nonche'
della esigenza di assicurare la priorita' ai  trasferimenti  di  sale
esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
   4.  L'autorizzazione  per l'attivita' di esercizio cinematografico
costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione  alla  vendita
di  beni  e  alla  prestazione  di  servizi, stabiliti con decreto da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
articolo,    dal    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente  in  materia
di  spettacolo,  ed  e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare
spettacoli di arte varia su pedana.".