IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  come  modificato
dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Vista  la  deliberazione  della giunta della regione autonoma della
Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 a  seguito  della  quale  e'
stata  presentata  istanza  per  la  dichiarazione di area ad elevato
rischio di crisi ambientale, ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  8
luglio  1986,  n.  349,  come  modificato  dall'art. 6 della legge 29
agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito
dai comuni di  Carbonia,  Gonnesa,  Portoscuso,  Sant'Antioco  e  San
Giovanni Suergiu;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data
30 novembre 1990, con la quale il territorio del Sulcis-Iglesiente e'
stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come
modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato  che,  con  la  citata  deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  e'  stato  richiesto   al   Ministero   dell'ambiente   di
predisporre,  d'intesa  con  la regione autonoma della Sardegna e con
gli altri enti locali, il piano di disinquinamento per il risanamento
del territorio del Sulcis-Iglesiente che, previa  ricognizione  dello
stato  di  inquinamento  delle  acque, dell'aria e del suolo, nonche'
delle  relative  fonti  inquinanti,  definisca   la   tipologia,   la
fattibilita' ed i costi degli interventi di risanamento;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1991, con il
quale  e'  stata  nominata  la commissione Stato-regione-enti locali,
prevista dalla  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30
novembre  1990, con compiti di coordinamento delle attivita' relative
al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
aprile  1993  di  approvazione  del  piano  di disinquinamento per il
risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente  che  rinvia  ad  un
successivo  decreto,  sulla  base di specifici approfondimenti svolti
dal Ministero dell'ambiente, la fissazione  degli  indirizzi  per  lo
sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente;
  Vista  la  deliberazione  CIPI dell'11 ottobre 1984, che approva lo
studio di fattibilita' per la realizzazione delle miniere carbonifere
del Sulcis;
  Vista la  legge  del  27  giugno  1985,  n.  351,  che  dispone  il
finanziamento  del  progetto  di riattivazione del bacino carbonifero
del Sulcis, affidato alla Carbosulcis S.p.a. del gruppo ENI;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  20  luglio  1990,  che  autorizza  i lavori di
ristrutturazione della centrale Sulcis;
  Vista la deliberazione CIPE del  26  luglio  1990  che  prevede  la
realizzazione nell'area del Sulcis di un impianto di gassificazione;
  Considerato  che  in  data  14 gennaio 1993 l'ENEL ha presentato al
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato
l'aggiornamento  dei  propri  programmi  pluriennali  che  prevede un
diverso assetto della centrale Sulcis rispetto a  quanto  autorizzato
dal   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato del 20 luglio 1990;
  Esaminate le conclusioni della commissione costituita dal Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato con decreto del 17
giugno 1993;
  Esaminati gli studi  predisposti  dal  Ministero  dell'ambiente  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile
1993;
  Considerata   l'opportunita'  che  lo  sfruttamento  delle  miniere
carbonifere del Sulcis sia integrato in unico ciclo produttivo con la
produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi  caldi  con
tale carbone e mediante tecnologie di gassificazione;
  Considerata  l'opportunita'  di un sostegno pubblico per l'utilizzo
del  carbone  Sulcis  a  copertura  degli  extra  costi,  diretti  ed
indiretti, ad esso connessi;
  Considerata l'opportunita' che, anche alla luce dei contenuti della
legge 27 giugno 1985, n. 351, il carbone Sulcis sottoposto a processo
di  gassificazione e destinato alla produzione di energia elettrica e
cogenerazione di fluidi caldi in impianti a ciclo  combinato  sia  da
considerarsi fonte di energia assimilabile alle fonti rinnovabili, ai
sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-
tipo prevista dall'art. 22 della legge 8 gennaio 1991, n.  9;
  Considerato  che  un  sostegno  finanziario  pubblico  puo'  essere
erogato,  in  accordo  alle  prescrizioni  della  Comunita' economica
europea, solo in un regime di concorrenza;
  Considerato  che  l'attuazione  di   quanto   necessario   per   lo
sfruttamento  del  carbone Sulcis richiede un'azione concertata dello
Stato, della regione autonoma della  Sardegna  e  degli  enti  locali
interessati;
  Considerato  che  l'IMI  -  Istituto  mobiliare  italiano, possiede
specifiche competenze per la valutazione delle imprese e dei progetti
di investimento;
  Sentita la commissione Stato-regioni-enti locali, che ha approvato,
alla riunione del 1 ottobre 1993, gli studi predisposti dal Ministero
dell'ambiente;
  Vista la delibera del 9 novembre 1993 della giunta regionale  della
regione autonoma della Sardegna;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
  Viste le direttive CEE n. 90/531 e n. 93/38 relative alle procedure
di appalto degli enti erogatori di energia;
  Considerato  che  in  tali direttive n. 90/531 e n. 93/38 non trova
specifica regolamentazione l'istituto della concessione;
  Vista la deliberazione CIPI 21 aprile 1993;
  Vista la deliberazione del consiglio della regione  autonoma  della
Sardegna del 9 settembre 1993;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  29   dicembre   1993,   su   proposta   del   Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Sviluppo minerario energetico
                         con carbone Sulcis
 1.  Ai  fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis verra'
affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, con le  procedure
del  decreto  legislativo  19  dicembre 1991, n. 406, una concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione  di  energia  elettrica  e  cogenerazione  di fluidi caldi
mediante gassificazione, secondo i contenuti fissati in  allegato  A,
nel rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera specificati
nella  tabella  A1  e  con  l'idonea  destinazione dei residui solidi
prodotti.
  2.  Al  concessionario  e'   assicurato   l'acquisto   dell'energia
elettrica  prodotta  ai  prezzi  indicati  in  allegato B, nonche' le
agevolazioni finanziarie di cui commi 2 e 3 dell'art. 8.
  3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma  2  dell'art.  8
non  possano  essere  concesse,  in  tutto  o in parte, entro un anno
dall'affidamento della concessione di cui al comma 1, con il  vincolo
di  erogazione  entro  il  completamento  degli  impianti, la regione
autonoma della Sardegna garantira' un contributo di pari ammontare.