Art. 10. Disposizioni finali 1. L'acquisto e produzione di energia elettrica nella regione autonoma della Sardegna sono subordinati al completo utilizzo della produzione di energia elettrica da gassificazione. Per le modalita' di cessione dell'energia elettrica dal concessionario all'ENEL S.p.a. si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992. 2. L'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore e' assimilato a fonte rinnovabile ed i prezzi di cessione all'ENEL dell'energia elettrica prodotta con tali impianti sono quelli riportati nell'allegato B al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPINI, Ministro dell'ambiente SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARUCCI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5