Art. 10.
                         Disposizioni finali
  1. L'acquisto e  produzione  di  energia  elettrica  nella  regione
autonoma  della  Sardegna sono subordinati al completo utilizzo della
produzione di energia elettrica da gassificazione. Per  le  modalita'
di cessione dell'energia elettrica dal concessionario all'ENEL S.p.a.
si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto
del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25
settembre 1992.
  2.  L'utilizzo  di  carbone  Sulcis,  tramite  gassificazione,   in
impianti  di  produzione  combinata  di energia elettrica e calore e'
assimilato a fonte rinnovabile  ed  i  prezzi  di  cessione  all'ENEL
dell'energia   elettrica  prodotta  con  tali  impianti  sono  quelli
riportati nell'allegato B al presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente
                                  SAVONA,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  SPAVENTA, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5