Art. 2.
                        Accordo di programma
 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  verra' stipulato un apposito accordo di programma, ai sensi
dell'art. 27 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  tra  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica,  Ministero  dell'ambiente,
regione  autonoma  della  Sardegna,  provincia di Cagliari, comuni di
Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, ENEL S.p.a. sulla base  dello  schema
riportato in allegato C.
  2.  Il comitato di coordinamento previsto dall'accordo di programma
provvedera'  alla  predisposizione,  affidamento  e  gestione   della
concessione.