Art. 2. Accordo di programma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' stipulato un apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero dell'ambiente, regione autonoma della Sardegna, provincia di Cagliari, comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, ENEL S.p.a. sulla base dello schema riportato in allegato C. 2. Il comitato di coordinamento previsto dall'accordo di programma provvedera' alla predisposizione, affidamento e gestione della concessione.