Art. 3. Procedura di affidamento 1. La concessione di cui all'art. 1 sara' affidata a soggetto individuato con gara aperta a soggetti di paesi CEE e di altri Paesi ai sensi degli accordi GATT, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 o della normativa nazionale in vigore al momento del bando e comunque nel rispetto delle direttive CEE n. 89/440 e n. 93/37 e della decisione del Consiglio CEE n. 93/323. 2. La scelta del contraente avverra' sulla base del massimo ribasso sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta. 3. La gara verra' avviata entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma previsto all'art. 2. 4. Le attivita' di preparazione degli avvisi e dei bandi di gara, di analisi dei soggetti da qualificare e della idoneita' tecnico- finanziaria delle proposte nonche' la predisposizione dello schema del contratto di concessione, che dovra' essere approvato dal comitato previsto dall'accordo di programma di cui all'art. 2 ed essere conforme ai criteri e finalita' dettati nel presente decreto e nell'allegato A, saranno svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano, secondo le modalita' e le specifiche tecniche dettate dal comitato stesso, con particolare attenzione alle esperienze nel settore minerario ed alla produzione di energia elettrica mediante centrali alimentate a carbone.