Art. 3.
                      Procedura di affidamento
  1. La concessione di cui  all'art.  1  sara'  affidata  a  soggetto
individuato  con gara aperta a soggetti di paesi CEE e di altri Paesi
ai sensi degli  accordi  GATT,  secondo  le  procedure  previste  dal
decreto  legislativo  19  dicembre  1991,  n.  406  o della normativa
nazionale in vigore al momento del  bando  e  comunque  nel  rispetto
delle  direttive  CEE  n.  89/440  e  n.  93/37 e della decisione del
Consiglio CEE n. 93/323.
  2. La scelta del contraente avverra' sulla base del massimo ribasso
sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta.
  3. La  gara  verra'  avviata  entro  trenta  giorni  dalla  stipula
dell'accordo di programma previsto all'art. 2.
  4.  Le  attivita' di preparazione degli avvisi e dei bandi di gara,
di analisi dei soggetti da qualificare  e  della  idoneita'  tecnico-
finanziaria  delle  proposte  nonche' la predisposizione dello schema
del  contratto  di  concessione,  che  dovra'  essere  approvato  dal
comitato  previsto  dall'accordo  di  programma  di cui all'art. 2 ed
essere conforme ai criteri e finalita' dettati nel presente decreto e
nell'allegato A, saranno svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano,
secondo le modalita' e le specifiche tecniche  dettate  dal  comitato
stesso,  con  particolare  attenzione  alle  esperienze  nel  settore
minerario ed alla produzione di energia elettrica  mediante  centrali
alimentate a carbone.