Art. 4.
                      Adeguamento impianti ENEL
  1. Il programma di ristrutturazione e risanamento ambientale  della
centrale  convenzionale Sulcis presentato da ENEL il 14 gennaio 1993,
secondo i contenuti e con le modifiche, integrazioni  e  prescrizioni
generali  indicate  in  allegato D viene portato all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro dell'industria.
  2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del CIPE  l'ENEL  dovra'
presentare,  ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24  maggio  1988  n.  203  e  con  le  modalita'  previste
nell'accordo   procedimentale   del  24  giugno  1989,  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ai   Ministeri
dell'ambiente e della sanita' e alla regione autonoma della Sardegna,
istanza  di  autorizzazione  per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 1.
  3. Nelle more dell'autorizzazione degli interventi di cui al  comma
2,   permane   l'autorizzazione  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio  1990,
con l'obbligo, limitatamente al gruppo 3 della centrale convenzionale
Sulcis, di completare tali interventi entro il 31 dicembre 1995.
  4.  La  centrale  di  Portoscuso, a partire dal 31 marzo 1996, deve
essere posta in riserva fredda con un utilizzo massimo  di  1000  ore
per   anno,   salvo  che  non  siano  completati  gli  interventi  di
adeguamento A2-16 e A2-17 previsti dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.
  5. Quanto previsto al comma 1 del presente articolo sostituisce gli
interventi  A2-19  e  A2-20  previsti  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23  aprile  1993,  che  conserva  completa
validita' per ogni altro aspetto.