Art. 4. Adeguamento impianti ENEL 1. Il programma di ristrutturazione e risanamento ambientale della centrale convenzionale Sulcis presentato da ENEL il 14 gennaio 1993, secondo i contenuti e con le modifiche, integrazioni e prescrizioni generali indicate in allegato D viene portato all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'industria. 2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del CIPE l'ENEL dovra' presentare, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e con le modalita' previste nell'accordo procedimentale del 24 giugno 1989, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e alla regione autonoma della Sardegna, istanza di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. 3. Nelle more dell'autorizzazione degli interventi di cui al comma 2, permane l'autorizzazione di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, con l'obbligo, limitatamente al gruppo 3 della centrale convenzionale Sulcis, di completare tali interventi entro il 31 dicembre 1995. 4. La centrale di Portoscuso, a partire dal 31 marzo 1996, deve essere posta in riserva fredda con un utilizzo massimo di 1000 ore per anno, salvo che non siano completati gli interventi di adeguamento A2-16 e A2-17 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993. 5. Quanto previsto al comma 1 del presente articolo sostituisce gli interventi A2-19 e A2-20 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, che conserva completa validita' per ogni altro aspetto.