Art. 5.
                          Fase transitoria
  1. Fino all'entrata in esercizio degli impianti di  gassificazione,
ma  al  massimo fino a quattro anni dal rilascio delle autorizzazioni
alla costruzione di tali impianti, il  concessionario  potra'  cedere
all'ENEL  il  carbone  prodotto,  nella misura massima impiegabile da
ENEL nella centrale convenzionale Sulcis, secondo le prescrizioni  di
cui ai commi successivi.
  2.  L'ENEL,  anche in considerazione di quanto previsto dalla legge
del 27 giugno 1985, n.  351,  e'  tenuto  ad  acquistare  il  carbone
Sulcis,  ceduto  ai  sensi  del  precedente  comma  1  ad  un  prezzo
corrispondente  al  prezzo  medio  annuo  pagato  dall'ENEL   (franco
centrale)    per    l'approvvigionamento    di    carbone,    scalato
proporzionalmente al potere calorifico.
  3. In assenza di impianti di desolforazione la quantita' massima di
carbone Sulcis impiegabile nella centrale Sulcis e' pari  al  10  per
cento  della quantita' di carbone equivalente dei combustibili solidi
e liquidi usati  nella  centrale.  Gli  altri  combustibili  dovranno
essere  di  qualita' tale da garantire che le emissioni medie mensili
di anidride solforosa complessive della centrale non eccedano  quelle
ottenibili  impiegando  come  combustibile unico carbone con tasso di
zolfo dell'1,5 per cento.
  4. Per i gruppi dotati di desolforatori, ai  sensi  del  precedente
art.  4,  la  quantita' massima di carbone Sulcis impiegabile e' pari
alla totalita' del combustibile necessario per il gruppo.