Art. 5. Fase transitoria 1. Fino all'entrata in esercizio degli impianti di gassificazione, ma al massimo fino a quattro anni dal rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di tali impianti, il concessionario potra' cedere all'ENEL il carbone prodotto, nella misura massima impiegabile da ENEL nella centrale convenzionale Sulcis, secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi. 2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1985, n. 351, e' tenuto ad acquistare il carbone Sulcis, ceduto ai sensi del precedente comma 1 ad un prezzo corrispondente al prezzo medio annuo pagato dall'ENEL (franco centrale) per l'approvvigionamento di carbone, scalato proporzionalmente al potere calorifico. 3. In assenza di impianti di desolforazione la quantita' massima di carbone Sulcis impiegabile nella centrale Sulcis e' pari al 10 per cento della quantita' di carbone equivalente dei combustibili solidi e liquidi usati nella centrale. Gli altri combustibili dovranno essere di qualita' tale da garantire che le emissioni medie mensili di anidride solforosa complessive della centrale non eccedano quelle ottenibili impiegando come combustibile unico carbone con tasso di zolfo dell'1,5 per cento. 4. Per i gruppi dotati di desolforatori, ai sensi del precedente art. 4, la quantita' massima di carbone Sulcis impiegabile e' pari alla totalita' del combustibile necessario per il gruppo.