Art. 6.
                     Utilizzo del carbone Sulcis
                    negli impianti convenzionali
  1. Dopo l'avvio dell'esercizio degli impianti di gassificazione, ed
a partire dal completamento, per ciascun gruppo, degli interventi  di
ristrutturazione  o  realizzazione,  di  cui  all'art.  4, il carbone
Sulcis puo' essere  impiegato  nella  centrale  convenzionale  Sulcis
nella  quantita'  massima del 20 per cento della quantita' di carbone
equivalente dei combustibili usati nei gruppi nuovi o  ristrutturati,
fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni di tutela ambientale
vigenti.
  2.  L'ENEL,  anche in considerazione di quanto previsto dalla legge
del 27 giugno 1985, n. 351, e' tenuto ad acquistare,  nei  limiti  di
cui  al  comma 1 ed al prezzo di cui al comma 2 dell'art. 5, tutto il
carbone Sulcis offerto ad ENEL dal concessionario.