Art. 6. Utilizzo del carbone Sulcis negli impianti convenzionali 1. Dopo l'avvio dell'esercizio degli impianti di gassificazione, ed a partire dal completamento, per ciascun gruppo, degli interventi di ristrutturazione o realizzazione, di cui all'art. 4, il carbone Sulcis puo' essere impiegato nella centrale convenzionale Sulcis nella quantita' massima del 20 per cento della quantita' di carbone equivalente dei combustibili usati nei gruppi nuovi o ristrutturati, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni di tutela ambientale vigenti. 2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1985, n. 351, e' tenuto ad acquistare, nei limiti di cui al comma 1 ed al prezzo di cui al comma 2 dell'art. 5, tutto il carbone Sulcis offerto ad ENEL dal concessionario.