Art. 7.
                       Realizzazione discarica
 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
la   regione   autonoma   della  Sardegna  individuera'  un'area  nel
territorio  del  Sulcis-Iglesiente  per  la  realizzazione   di   una
discarica di seconda categoria tipo B, a servizio di tutte le imprese
del territorio del Sulcis-Iglesiente, di volumetria non inferiore a 2
milioni di metri cubi ed ampliabile fino ad almeno 5 milioni di metri
cubi.
  2. La regione autonoma della Sardegna provvedera', previo esproprio
del  terreno, all'affidamento di una concessione per la realizzazione
e gestione di tale discarica, secondo le procedure di cui all'art.  7
della legge 9 novembre 1988, n. 475.
  3.  Per  l'attuazione  di  quanto previsto dal presente articolo la
regione  autonoma  della  Sardegna  operera'  secondo  le   procedure
previste  dall'accordo di programma di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.