Art. 7. Realizzazione discarica 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la regione autonoma della Sardegna individuera' un'area nel territorio del Sulcis-Iglesiente per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo B, a servizio di tutte le imprese del territorio del Sulcis-Iglesiente, di volumetria non inferiore a 2 milioni di metri cubi ed ampliabile fino ad almeno 5 milioni di metri cubi. 2. La regione autonoma della Sardegna provvedera', previo esproprio del terreno, all'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di tale discarica, secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1988, n. 475. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la regione autonoma della Sardegna operera' secondo le procedure previste dall'accordo di programma di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.