Art. 9.
                         Gestione temporanea
  1. Fino alla presa in consegna delle strutture minerarie  da  parte
del  concessionario,  da  attuarsi  entro trenta giorni dalla stipula
della presente concessione e comunque per un periodo massimo di  nove
mesi  dalla  data  del  presente  decreto,  l'attuale  gestione delle
miniere carbonifere del Sulcis,  di  cui  ai  decreti  dell'assessore
all'industria  della  regione  autonoma  della Sardegna del 12 agosto
1982,  17  agosto  1986  e  4  febbraio  1992,  proseguira',  con  il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali.