Art. 9. Gestione temporanea 1. Fino alla presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario, da attuarsi entro trenta giorni dalla stipula della presente concessione e comunque per un periodo massimo di nove mesi dalla data del presente decreto, l'attuale gestione delle miniere carbonifere del Sulcis, di cui ai decreti dell'assessore all'industria della regione autonoma della Sardegna del 12 agosto 1982, 17 agosto 1986 e 4 febbraio 1992, proseguira', con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.