IL DIRETTORE GENERALE
                        DEL COMMERCIO INTERNO
                      E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
  Visto  l'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  sulla
disciplina dei titoli e dei marchi  di  identificazione  dei  metalli
preziosi,  come  modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n.
188;
  Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per  l'applicazione  della
legge  4  giugno  1991,  n. 188, approvato con decreto ministeriale 8
luglio 1993, n. 361;
  Vista l'istanza 25 ottobre 1993, con la  quale  l'azienda  speciale
"Servizio   analisi  e  garanzia  dell'oreficeria"  della  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo chiede  che
il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato
ad  effettuare  le  operazioni  di  saggio  dei metalli preziosi ed a
rilasciare le certificazioni del  titolo  dei  prodotti  saggiati  ai
sensi  dell'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  come
modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;
  Accertato che per dotazione  di  attrezzature  e  di  personale  il
predetto  laboratorio  offre  adeguate garanzie per la certificazione
anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di
analisi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il laboratorio di saggio  dei  metalli  preziosi  della  azienda
speciale  "Servizio  analisi e garanzia dell'oreficeria" della Camera
di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Arezzo  e'
abilitato  ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi
ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai
sensi  dell'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  come
modificato  dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, osservando
le disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 luglio  1993,  n.
361.