Art. 2.
  1.  La  presente  abilitazione, come disposto dall'art. 2, comma 3,
del decreto  ministeriale  8  luglio  1993,  n.  361,  potra'  essere
revocata  nel  caso  in  cui  venissero  accertate gravi inadempienze
ovvero qualora siano venuti meno i requisiti  in  base  ai  quali  e'
stata rilasciata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1994
                                      Il direttore generale: VISCONTI