IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'applicazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361; Vista l'istanza 16 novembre 1993, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188; Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie per la certificazione anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di analisi; Decreta: Art. 1. 1. Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e' abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, osservando le disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361.