IL DIRETTORE GENERALE
                        DEL COMMERCIO INTERNO
                      E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
  Visto  l'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  sulla
disciplina  dei  titoli  e  dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno  1991,  n.
188;
  Visti  gli  articoli 1 e 2 del regolamento per l'applicazione della
legge 4 giugno 1991, n. 188, approvato  con  decreto  ministeriale  8
luglio 1993, n. 361;
  Vista  l'istanza  16  novembre  1993,  con  la  quale  la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma chiede che il
proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato ad
effettuare  le  operazioni  di  saggio  dei  metalli  preziosi  ed  a
rilasciare  le  certificazioni  del  titolo  dei prodotti saggiati ai
sensi  dell'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  come
modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;
  Accertato  che  per  dotazione  di  attrezzature  e di personale il
predetto laboratorio offre adeguate garanzie  per  la  certificazione
anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di
analisi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  laboratorio  di saggio dei metalli preziosi della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e'  abilitato
ad  effettuare  le  operazioni  di  saggio  dei metalli preziosi ed a
rilasciare le certificazioni del  titolo  dei  prodotti  saggiati  ai
sensi  dell'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  come
modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188,  osservando
le  disposizioni  previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1993, n.
361.