Art. 2.
  1. La presente abilitazione, come disposto dall'art.  2,  comma  3,
del  decreto  ministeriale  8  luglio  1993,  n.  361,  potra' essere
revocata nel caso  in  cui  venissero  accertate  gravi  inadempienze
ovvero  qualora  siano  venuti  meno  i requisiti in base ai quali e'
stata rilasciata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1994
                                      Il direttore generale: VISCONTI