Art. 2. 1. La presente abilitazione, come disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361, potra' essere revocata nel caso in cui venissero accertate gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stata rilasciata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1994 Il direttore generale: VISCONTI