AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (a) , per le richieste di referendum in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994 (b) , la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti. 2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1. ------------ (a) La legge n. 352/1970 reca norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. Si trascrive il testo del relativo art. 31: "Art. 31. - Non puo' essere depositata richiesta di ref- erendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime". (b) I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono stati convocati per domenica 27 marzo 1994 con D.P.R. 16 gennaio 1994, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994.