Art. 2.
  1.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  della  direzione  generale  della  produzione
industriale   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, e  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  possono  procedere  a verificare in concreto lo svolgimento
delle procedure di certificazione CEE seguite dall'ICIM - Istituto di
certificazione industriale per la meccanica - Milano, per l'esame del
prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.
  2. Nel caso di accertata  inadeguatezza  delle  capacita'  tecniche
dell'organismo  di  cui  all'art. 1, la presente autorizzazione viene
sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al  controllo  di  tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3.  Nei  casi  di  particolare  motivata  gravita', si procede alla
revoca della presente autorizzazione.