IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994,  n.  80,  secondo
cui  le  funzioni  amministrative  statali  in  materia  di  turismo,
attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   sono
esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;
  Visto  l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994,
n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta  i
decreti  organizzativi  occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle
funzioni amministrative  statali  di  cui  all'art.  2  dello  stesso
decreto-legge,  nella  materia  dello turismo, ai sensi dell'art. 21,
comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Istituzione e funzioni del Dipartimento del turismo
  1. E' istituito, nell'ambito della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  Dipartimento  del  turismo. Il Dipartimento opera alle
dirette dipendenze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o
dell'autorita'  politica  da esso delegata ai sensi degli articoli 9,
10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Il Dipartimento provvede:
    a)  alla  cura  delle  relazioni  internazionali  in  materia  di
turismo,  fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18,  con  particolare  riguardo  alla partecipazione dell'Italia alla
elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e  all'attuazione
degli  atti  adottati  dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le
sentenze della Corte di giustizia,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
    b)  alle  attivita'  preparatorie,  istruttorie e propositive per
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti
delle  attivita'  turistiche  delle  regioni,  anche  al  fine  della
promozione   unitaria  dell'immagine  dell'Italia  all'estero,  dello
sviluppo del mercato  turistico  nazionale  e  della  promozione  del
turismo sociale;
    c)  alle  attivita'  preparatorie,  istruttorie e propositive per
l'esercizio della potesta' di indirizzo e coordinamento relative alla
disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9  della
legge  17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture
ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge;
    d) a studi, ricerche e  raccolta  ad  elaborazione  di  dati  sul
turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
    e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI;
    f) all'esercizio delle competenze relative agli interventi di cui
al   decreto-legge   4   dicembre   1988,  n.  465,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,  n.  556,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    g)  all'esercizio  delle  competenze  statali gia' esercitate dal
soppresso Ministero, per l'attuazione degli interventi  di  cui  alle
leggi  6  marzo  1987,  n.  65,  e 21 marzo 1988, n. 92, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Il  Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni attribuite,
utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli articoli  14  e  15
della  legge  7  agosto  1990, n. 241, ed all'art. 27, comma 7, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e promuove,  ove  previsto,  accordi  di
programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati.