IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di turismo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia dello turismo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. Istituzione e funzioni del Dipartimento del turismo 1. E' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del turismo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorita' politica da esso delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Dipartimento provvede: a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; b) alle attivita' preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attivita' turistiche delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale; c) alle attivita' preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della potesta' di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge; d) a studi, ricerche e raccolta ad elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati; e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI; f) all'esercizio delle competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e successive modificazioni e integrazioni; g) all'esercizio delle competenze statali gia' esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e promuove, ove previsto, accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati.