Art. 4. Ufficio II per le relazioni internazionali 1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione degli organismi internazionali e la gestione degli accordi di collaborazione turistica. 2. L'ufficio cura la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero e esercita la vigilanza sull'ENIT. 3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne: a) relazioni internazionali; b) promozione all'estero e vigilanza ENIT; c) rapporti con l'Unione europea.