Art. 5.
      Ufficio III per gli studi, le ricerche e la raccolta dati
                interventi previsti da leggi speciali
  1. L'ufficio svolge attivita' di  studio  e  ricerca  sul  fenomeno
turistico;  raccoglie  ed  elabora  dati sul turismo anche attraverso
sistemi informatici computerizzati; cura i rapporti con gli organismi
internazionali e comunitari operanti in materia  di  statistiche  sul
turismo.
  2.  L'ufficio,  oltre  a  quanto  previsto nel comma 1, esercita le
competenze  relative  agli  interventi  di  cui  al  decreto-legge  4
dicembre  1988,  n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30
dicembre 1988, n. 556,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
nonche'  quelle  di  competenza statale gia' esercitata dal soppresso
Ministero, del turismo e  dello  spettacolo  per  l'attuazione  degli
interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n.
92, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:
    a) studi e ricerche; osservatorio del turismo;
    b) leggi speciali turismo;
    c) leggi speciali impiantistica sportiva.