Art. 5. Ufficio III per gli studi, le ricerche e la raccolta dati interventi previsti da leggi speciali 1. L'ufficio svolge attivita' di studio e ricerca sul fenomeno turistico; raccoglie ed elabora dati sul turismo anche attraverso sistemi informatici computerizzati; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari operanti in materia di statistiche sul turismo. 2. L'ufficio, oltre a quanto previsto nel comma 1, esercita le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e successive modificazioni e integrazioni nonche' quelle di competenza statale gia' esercitata dal soppresso Ministero, del turismo e dello spettacolo per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne: a) studi e ricerche; osservatorio del turismo; b) leggi speciali turismo; c) leggi speciali impiantistica sportiva.