Art. 6. Settore legislativo 1. Nell'ambito dell'ufficio centrale dicui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' costituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia turismo; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio; adempimenti relativi alle attivita' parlamentari. 2. Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autorita' di cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Il settore legislativo e' posto alle dirette dipendenze dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo. 4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e' istituito un servizio stampa alle direttive dipendenze dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attivita' del Dipartimento. L'autorita' delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.