Art. 6.
                         Settore legislativo
  1. Nell'ambito dell'ufficio centrale dicui all'art. 23 della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e' costituito un apposito settore legislativo
che  provvede,  nelle  materie attribuite al Dipartimento ai seguenti
compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e
valutazione  di  testi  normativi  relativi  alla  materia   turismo;
concertazione  sui  provvedimenti  normativi  di  competenza di altri
ministeri o di altri dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio;
adempimenti relativi alle attivita' parlamentari.
  2.  Al  settore  legislativo  e'  preposto il consigliere giuridico
designato con proprio decreto dall'autorita' di cui all'art. 1, comma
1. Il settore si avvale di  personale  del  soppresso  Ministero  del
turismo  e  dello  spettacolo;  di  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3.   Il  settore  legislativo  e'  posto  alle  dirette  dipendenze
dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1,  del  presente  decreto  e
opera  in  collegamento  con  l'Ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo  e
con  il  Dipartimento  che  su  richiesta  provvede  agli adempimenti
istruttori e  a  quelli  strumentali  al  funzionamento  del  settore
medesimo.
  4.  Nell'ambito  dell'ufficio  stampa di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre  1988,  e'
istituito un servizio stampa alle direttive dipendenze dell'autorita'
di  cui  all'art.  1,  comma  1.  Il  servizio,  in  collegamento con
l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  cura
l'analisi  della  stampa  relativa  all'attivita'  del  Dipartimento.
L'autorita' delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina  con  proprio
decreto il responsabile del servizio.