Art. 7. Capo del Dipartimento 1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge. 2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attivita' del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autorita' delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.