Art. 7.
                        Capo del Dipartimento
  1. Alla nomina del capo  del  Dipartimento  si  provvede  ai  sensi
dell'art.  28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art.
31, comma 4, della predetta legge.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento  cura  l'organizzazione  e   dirige
l'attivita' del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del
Consiglio  o  dell'autorita'  delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1,
salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della  legge  23  agosto
1988, n. 400.