Art. 8.
                          P e r s o n a l e
  1. Il Dipartimento del turismo, si avvale, per  l'assolvimento  dei
compiti  istituzionali,  del  personale  del  soppresso Ministero del
turismo secondo il contingente individuato con decreto del Presidente
del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.
  2.  In  via  transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al
comma  1,  Dipartimento  si  avvale  del  personale  della  Direzione
generale  degli  affari  generali,  turismo  e  sport  del  soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo, nonche' di altro  personale
del  soppresso  Ministero  ad  esso  assegnato con ordine di servizio
dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1.