Art. 9. Norme transitorie 1. Al fine di consentire il graduale trasferimento ai competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio delle competenze gia' esercitate dalla Direzione generale affari generali, turismo e sport del soppresso Ministero, in materia di affari generali e personale, il Dipartimento del turismo cura l'esercizio delle competenze relative, in collegamento con i competenti dipartimenti, per un periodo di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Roma, 12 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 55