Art. 9.
                          Norme transitorie
  1. Al fine di consentire il graduale  trasferimento  ai  competenti
dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio delle competenze gia'
esercitate dalla Direzione generale affari generali, turismo e  sport
del  soppresso  Ministero, in materia di affari generali e personale,
il  Dipartimento  del  turismo  cura  l'esercizio  delle   competenze
relative,  in  collegamento  con  i  competenti  dipartimenti, per un
periodo di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto.
   Roma, 12 marzo 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 55