IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del  1992,  ed
in  particolare  il  comma  7  dell'art. 12 che autorizza il Ministro
della sanita' ad emanare un atto di  indirizzo  e  coordinamento  per
determinare  le  modalita'  con  le  quali  le  unita'  sanitarie e/o
socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi  5  e  6
del citato art. 12;
  Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Sentito  il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio
1993 (parere n. 4/93);
  Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  17  febbraio  1994,  su  proposta  del  Ministro della
sanita', di concerto con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e gli affari regionali;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  seguente atto di indirizzo e coordinamento delle
attivita' delle regioni  a  statuto  ordinario  e  speciale  e  delle
province  autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti
delle unita' sanitarie e/o socio-sanitarie locali in  relazione  alla
predisposizione  della  diagnosi  funzionale,  del  profilo  dinamico
funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5  febbraio
1992, n. 104.
                               Art. 1.
          Attivita' delle regioni e delle province autonome
  1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  a che le unita' sanitarie e/o
socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi  e
per  le  finalita' di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  resi  anche  tramite  strutture
universitarie  con  le  quali le regioni o le province stesse abbiano
stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art.  6,  comma
1,   del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero
avvalendosi delle  strutture  di  cui  all'art.  26  della  legge  23
dicembre  1978,  n.    833,  operanti secondo le modalita' richiamate
nell'art.  38  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  assicurino
l'intervento  medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap,
necessario per le finalita' di cui agli articoli 12 e 13 della  legge
n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
    a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
    b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
    c)   per   quanto   di   competenza,   di   un   piano  educativo
individualizzato, destinato  allo  stesso  alunno  in  situazione  di
handicap.