Art. 3.
                         Diagnosi funzionale
  1. Per diagnosi funzionale  si  intende  la  descrizione  analitica
della  compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno
in situazione di handicap, al momento in cui  accede  alla  struttura
sanitaria  per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e
13 della legge n. 104 del 1992.
  2. Alla diagnosi  funzionale  provvede  l'unita'  multidisciplinare
composta:  dal  medico  specialista  nella patologia segnalata, dallo
specialista  in  neuropsichiatria  infantile,  dal  terapista   della
riabilitazione,  dagli operatori sociali in servizio presso la unita'
sanitaria locale o in regime  di  convenzione  con  la  medesima.  La
diagnosi  funzionale  deriva  dall'acquisizione di elementi clinici e
psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita
medica   diretta   dell'alunno   e   l'acquisizione    dell'eventuale
documentazione  medica  preesistente.  Gli  elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
    a) i dati anagrafici del soggetto;
    b) i dati relativi  alle  caratteristiche  del  nucleo  familiare
(composizione,  stato  di  salute  dei membri, tipo di lavoro svolto,
contesto ambientale, ecc.).
  3.  La  diagnosi  funzionale,  di  cui  al  comma  2,  si  articola
necessariamente nei seguenti accertamenti:
   a)  l'anamnesi  fisiologica  e  patologica  prossima  e remota del
soggetto, con particolare riferimento alla nascita  (in  ospedale,  a
casa,  ecc.),  nonche'  alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da
zero a sedici  anni  ed  inoltre  alle  vaccinazioni,  alle  malattie
riferite  e/o  repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione,
agli  eventuali  programmi  terapeutici  in  atto,   agli   eventuali
interventi   chirurgici,   alle   eventuali   precedenti   esperienze
riabilitative;
   b)  diagnosi  clinica,  redatta  dal  medico   specialista   nella
patologia   segnalata   (rispettivamente  neuropsichiatra  infantile,
otorinolaringoiatra, oculista,  ecc.),  come  indicato  nell'art.  3,
comma  2:  la  stessa  fa  riferimento  all'eziologia  ed  esprime le
conseguenze  funzionali  dell'infermita'  indicando   la   previsione
dell'evoluzione naturale.
  4.  La  diagnosi  funzionale,  essendo  finalizzata al recupero del
soggetto portatore di handicap,  deve  tenere  particolarmente  conto
delle potenzialita' registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
   a)  cognitivo,  esaminato  nelle  componenti:  livello di sviluppo
raggiunto e capacita' di integrazione delle competenze;
   b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti:  livello  di
autostima e rapporto con gli altri;
   c)   linguistico,   esaminato   nelle   componenti:  comprensione,
produzione e linguaggi alternativi;
   d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit
con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
   e)  motorio-prassico,  esaminato  nelle   componenti:   motricita'
globale e motricita' fine;
   f)   neuropsicologico,   esaminato   nelle   componenti:  memoria,
attenzione e organizzazione spazio temporale;
   g) autonomia personale e sociale.
  5.   Degli   accertamenti   sopra   indicati   viene   redatta  una
documentazione nella forma della scheda riepilogativa del  tipo  che,
in  via  indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre,  riportata  la  diagnosi   funzionale   redatta   in   forma
conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.