Art. 4.
                     Profilo dinamico funzionale
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992,  il
profilo   dinamico   funzionale  e'  atto  successivo  alla  diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria,  dopo  un  primo  periodo  di
inserimento  scolastico,  il  prevedibile  livello  di  sviluppo  che
l'alunno in situazione di handicap dimostra di  possedere  nei  tempi
brevi  (sei  mesi)  e  nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico
funzionale  viene  redatto  dall'unita'  multidisciplinare   di   cui
all'art.  3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati
della scuola, che riferiscono sulla base della  diretta  osservazione
ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la
collaborazione dei familiari dell'alunno.
  2.  Il  profilo  dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati
nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo  precedente,  descrive
in  modo  analitico  i  possibili  livelli di risposta dell'alunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in  atto  e  a  quelle
programmabili.
  3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
    a)  la  descrizione  funzionale  dell'alunno  in  relazione  alle
difficolta'  che  l'alunno  dimostra  di  incontrare  in  settori  di
attivita';
    b)  l'analisi  dello  sviluppo  potenziale  dell'alunno a breve e
medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
     b .1) cognitivo, esaminato nelle  potenzialita'  esprimibili  in
relazione  al  livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo
lieve,  medio,  grave;  disarmonia  medio  grave;  fase  di  sviluppo
controllata;  eta'  mentale,  ecc.)  alle strategie utilizzate per la
soluzione dei  compiti  propri  della  fascia  di  eta',  allo  stile
cognitivo,  alla  capacita'  di  usare, in modo integrato, competenze
diverse;
     b  .2)  affettivo-relazionale,  esaminato  nelle   potenzialita'
esprimibili  rispetto  all'area  del  se', al rapporto con gli altri,
alle  motivazioni  dei   rapporti   e   dell'atteggiamento   rispetto
all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
     b .3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialita' esprimibili
in  relazione alle modalita' di interazione, ai contenuti prevalenti,
ai mezzi privilegiati;
     b .4) linguistico, esaminato nelle potenzialita' esprimibili  in
relazione  alla  comprensione  del  linguaggio orale, alla produzione
verbale, all'uso comunicativo del  linguaggio  verbale,  all'uso  del
pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
     b  .5)  sensoriale,  esaminato, soprattutto, in riferimento alle
potenzialita'  riferibili  alla  funzionalita'  visiva,   uditiva   e
tattile;
     b   .6)   motorio-prassico,   esaminato   in   riferimento  alle
potenzialita' esprimibili in ordine  alla  motricita'  globale,  alla
motricita'  fine,  alle prassie semplici e complesse e alle capacita'
di programmazione motorie interiorizzate;
     b  .7)   neuropsicologico,   esaminato   in   riferimento   alle
potenzialita'  esprimibili  riguardo  alle  capacita'  mnesiche, alla
capacita' intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
     b  .8)  autonomia,  esaminata con riferimento alle potenzialita'
esprimibili in relazione all'autonomia della persona e  all'autonomia
sociale;
     b  .9)  apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialita'
esprimibili in  relazione  all'eta'  pre-scolare,  scolare  (lettura,
scrittura,  calcolo,  lettura  di  messaggi,  lettura  di  istruzioni
pratiche, ecc.).
  4. In via orientativa, alla fine della  seconda  elementare,  della
quarta  elementare,  alla  fine  della  seconda  media, alla fine del
biennio superiore e  del  quarto  anno  della  scuola  superiore,  il
personale  di  cui  agli  articoli  precedenti  traccia  un  bilancio
diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la  rispondenza  del
profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e
alla  coerenza  tra  le successive valutazioni, fermo restando che il
profilo dinamico funzionale e' aggiornato, come disposto dal comma  8
dell'art.  12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare, della scuola  media  e  durante  il
corso di istruzione secondaria superiore.
  5.  Degli  accertamenti  sopra indicati, viene redatta dalla unita'
multidisciplinare della unita' sanitaria  locale,  in  collaborazione
con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potesta'
parentale  una documentazione nella forma della scheda riepilogativa,
del tipo che, in via indicativa,  si  riporta  nell'allegato  "B"  al
presente  atto  di  indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda,
sara', inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale  redatto  in
forma  conclusiva,  da  utilizzare  per  i  successivi  adempimenti e
relativo  alle  caratteristiche  fisiche,   psichiche,   sociali   ed
affettive dell'alunno.