Art. 4. Profilo dinamico funzionale 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale e' atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unita' multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. 2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. 3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente: a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficolta' che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attivita'; b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri: b .1) cognitivo, esaminato nelle potenzialita' esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; eta' mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di eta', allo stile cognitivo, alla capacita' di usare, in modo integrato, competenze diverse; b .2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialita' esprimibili rispetto all'area del se', al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori; b .3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialita' esprimibili in relazione alle modalita' di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati; b .4) linguistico, esaminato nelle potenzialita' esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi; b .5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialita' riferibili alla funzionalita' visiva, uditiva e tattile; b .6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialita' esprimibili in ordine alla motricita' globale, alla motricita' fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacita' di programmazione motorie interiorizzate; b .7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialita' esprimibili riguardo alle capacita' mnesiche, alla capacita' intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale; b .8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialita' esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; b .9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialita' esprimibili in relazione all'eta' pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.). 4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale e' aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unita' multidisciplinare della unita' sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potesta' parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sara', inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.