Art. 5.
                  Piano educativo individualizzato
  1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con  il
termine  P.E.I.),  e'  il  documento  nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati  tra  di  loro,  predisposti  per
l'alunno  in  situazione  di  handicap,  in un determinato periodo di
tempo, ai fini  della  realizzazione  del  diritto  all'educazione  e
all'istruzione,  di  cui  ai  primi  quattro commi dell'art. 12 della
legge n. 104 del 1992.
  2. Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,
congiuntamente dagli operatori sanitari  individuati  dalla  USL  e/o
USSL  e  dal  personale  insegnante  curriculare  e di sostegno della
scuola  e,  ove  presente,  con  la  partecipazione   dell'insegnante
operatore  psico-pedagogico,  in  collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potesta' parentale dell'alunno.
  3.  Il  P.E.I.  tiene  presenti  i  progetti   didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonche' le forme
di integrazione tra attivita' scolastiche ed extrascolastiche, di cui
alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
  4.  Nella  definizione  del P.E.I., i soggetti di cui al precedente
comma  2,  propongono,  ciascuno  in  base  alla  propria  esperienza
pedagogica,  medico-scientifica  e  di contatto e sulla base dei dati
derivanti  dalla  diagnosi  funzionale   e   dal   profilo   dinamico
funzionale,  di  cui  ai  precedenti  articoli  3 e 4, gli interventi
finalizzati alla  piena  realizzazione  del  diritto  all'educazione,
all'istruzione  ed  integrazione scolastica dell'alunno in situazione
di handicap. Detti interventi propositivi  vengono,  successivamente,
integrati  tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva
di un piano educativo che sia correlato alle disabilita'  dell'alunno
stesso,   alle  sue  conseguenti  difficolta'  e  alle  potenzialita'
dell'alunno comunque disponibili.