Art. 6.
                              Verifiche
  1.  Con   frequenza,   preferibilmente,   correlata   all'ordinaria
ripartizione  dell'anno  scolastico  o,  se  possibile, con frequenza
trimestrale  (entro  ottobre-novembre,  entro  febbraio-marzo,  entro
maggio-giugno),  i  soggetti  indicati  al comma 6 dell'art. 12 della
legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi  interventi
disposti    e   l'influenza   esercitata   dall'ambiente   scolastico
sull'alunno in situazione di handicap.
  2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate  a  che
ogni  intervento  destinato  all'alunno in situazione di handicap sia
correlato alle effettive potenzialita' che l'alunno  stesso  dimostri
di  possedere  nei  vari  livelli  di  apprendimento e di prestazioni
educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
  3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficolta' (momento di crisi
specifica o situazioni  impreviste  relative  all'apprendimento)  nel
quadro  comportamentale  o  di relazione o relativo all'apprendimento
del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei  singoli  soggetti
di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
al  di  fuori  del  termine  indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti
delle verifiche devono confluire nel P.E.I.