Art. 7. Vigilanza 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unita' sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perche' diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 16