IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in
favore del cinema";
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi
urgenti in favore del cinema";
  Visto l'art. 26, comma 3, del citato decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, che demanda alla autorita' competente in materia di spettacolo
il compito di emanare le relative norme di attuazione;
  Ravvisata  la necessita' ed urgenza di procedere alla emanazione di
tali norme di attuazione, al fine  di  regolamentare  ed  esplicitare
talune disposizioni poste dal citato decreto-legge;
  Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nella seduta del 24
marzo 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma
1, del decreto-legge n. 26/1994, la denuncia  di  inizio  lavorazione
dei  film  dovra'  essere  presentata  a firma autenticata del legale
rappresentante della impresa produttrice e dovra' contenere  -  oltre
agli  elementi indicati dall'art. 23 della legge n. 1213/1965 - anche
la formale dichiarazione  giurata  che  la  societa'  produttrice  e'
titolare  dei  diritti  di  utilizzazione del film e che lo stesso e'
destinato al pubblico, prioritariamente nella  sala  cinematografica.
Nella  denuncia  di inizio lavorazione, inoltre, il produttore dovra'
anche indicare se il  film  si  intende  realizzato  quale  film  "di
produzione   nazionale"   o   "di   interesse  culturale  nazionale",
precisando in tal caso se  trattasi  di  un  progetto  con  requisiti
artistici   e   culturali  o  artistici  e  spettacolari,  ai  sensi,
rispettivamente dei commi 4 e 5 del citato art. 2.
  2. Per i film "di  interesse  culturale  nazionale"  il  produttore
dovra'  dichiarare  nelle  forme  di  cui  al precedente comma, nella
denuncia di inizio lavorazione, che la maggioranza  degli  interpreti
principali  ed  almeno  i  tre  quarti di quelli secondari saranno di
cittadinanza italiana - salvo quanto previsto dall'art. 26, comma  6,
del decreto-legge n. 26/1994 - e utilizzeranno la lingua italiana sia
per    la    ripresa    sonora    diretta    che    per   l'eventuale
postsincronizzazione.