IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto l'art. 26, comma 3, del citato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che demanda alla autorita' competente in materia di spettacolo il compito di emanare le relative norme di attuazione; Ravvisata la necessita' ed urgenza di procedere alla emanazione di tali norme di attuazione, al fine di regolamentare ed esplicitare talune disposizioni poste dal citato decreto-legge; Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nella seduta del 24 marzo 1994; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994, la denuncia di inizio lavorazione dei film dovra' essere presentata a firma autenticata del legale rappresentante della impresa produttrice e dovra' contenere - oltre agli elementi indicati dall'art. 23 della legge n. 1213/1965 - anche la formale dichiarazione giurata che la societa' produttrice e' titolare dei diritti di utilizzazione del film e che lo stesso e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica. Nella denuncia di inizio lavorazione, inoltre, il produttore dovra' anche indicare se il film si intende realizzato quale film "di produzione nazionale" o "di interesse culturale nazionale", precisando in tal caso se trattasi di un progetto con requisiti artistici e culturali o artistici e spettacolari, ai sensi, rispettivamente dei commi 4 e 5 del citato art. 2. 2. Per i film "di interesse culturale nazionale" il produttore dovra' dichiarare nelle forme di cui al precedente comma, nella denuncia di inizio lavorazione, che la maggioranza degli interpreti principali ed almeno i tre quarti di quelli secondari saranno di cittadinanza italiana - salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 26/1994 - e utilizzeranno la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta che per l'eventuale postsincronizzazione.