Art. 2. 1. I provvedimenti di riconoscimento della nazionalita' italiana ai film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994, sono emanati con decreto della Autorita' competente in materia di spettacolo, che puo' delegare al riguardo il direttore generale dello spettacolo. 2. La dichiarazione di nazionalita' italiana e' rilasciata su apposita istanza di parte previo accertamento, sulla copia campione e sulla documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994, rispettivamente per i film "di produzione nazionale", "di interesse culturale nazionale" e per quelli di coproduzione o compartecipazione. Allo scopo di assicurare una armonica attuazione delle norme poste dal citato decreto-legge n. 26/1994, l'Amministrazione avra' cura di acquisire il parere della commissione di esperti prima di procedere al rilascio della dichiarazione di nazionalita', da iscrivere, a norma dell'art. 2, comma 9, del medesimo decreto-legge, negli appositi registri istituiti presso gli uffici. 3. Per i film di produzione nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio della lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata, con provvedimento del direttore generale dello spettacolo, sara' concessa, a domanda dell'interessato, in via preventiva, una dichiarazione provvisoria di nazionalita'. Tale dichiarazione verra' revocata, a film ultimato, con le procedure previste al comma precedente, ove il film stesso non presenti i requisiti preventivamente accertati. Puo' essere altresi' revocata in ogni momento, quando risulti agli atti dell'Amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. 4. Per i film "di interesse culturale nazionale", ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decretolegge n. 26/1994, la dichiarazione di nazionalita' puo' venir concessa, in via preventiva, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata. Tale dichiarazione e' rilasciata con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965, che valutera' la sussistenza, nei singoli progetti, di significative qualita' artistiche e culturali, o artistiche e spettacolari, richieste dall'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994. I pareri della sottocommissione debbono essere assunti con una maggioranza qualificata pari ad almeno la maggioranza dei componenti. Uno o piu' componenti dissenzienti, con formale richiesta scritta, entro il termine di cinque giorni dalla data della riunione, o l'interessato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del parere, possono chiedere che siano rimessi gli atti all'Autorita' competente in materia di spettacolo, la quale provvede al riguardo, entro trenta giorni, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. Il capo del Dipartimento dello spettacolo, ove non condivida il parere della sottocommissione, puo' rimettere gli atti all'Autorita' competente in materia di spettacolo, che provvedera' con le modalita' di cui sopra. Con le stesse procedure, a film ultimato, dovra' essere confermato il requisito della spettacolarita', procedendo alla visione del film stesso. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, tale riconoscimento puo' essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto previsto nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori e tecnici qualificati, nonche' della sceneggiatura; a tal fine le imprese produttrici sono tenute a notificare al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'istituto di credito le eventuali variazioni, per l'ulteriore valutazione da parte degli organi competenti. 5. Sempre ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994 il produttore, contestualmente all'inoltro della domanda debitamente documentata per accedere al mutuo, presentata all'autorita' competente, dovra' inviarne copia all'istituto di credito concessionario dei fondi statali, che predisporra' entro trenta giorni, o fara' predisporre nello stesso termine da societa' specializzata scelta nell'albo delle societa' di certificazione dei bilanci, un esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario. Il risultato di tale esame dovra' essere fornito, entro i suddetti trenta giorni, al Comitato per il credito cinematografico, perche' questo possa deliberare l'entita' dell'importo del finanziamento.