Art. 2.
  1. I provvedimenti di riconoscimento della nazionalita' italiana ai
film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994, sono emanati con
decreto della Autorita' competente in materia di spettacolo, che puo'
delegare al riguardo il direttore generale dello spettacolo.
  2.  La  dichiarazione  di  nazionalita'  italiana  e' rilasciata su
apposita istanza di parte previo accertamento, sulla copia campione e
sulla documentazione presentata, della sussistenza dei  requisiti  di
cui  ai  commi  4,  5  e  8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994,
rispettivamente per i film "di produzione nazionale",  "di  interesse
culturale    nazionale"    e    per    quelli   di   coproduzione   o
compartecipazione. Allo scopo di assicurare una  armonica  attuazione
delle   norme   poste   dal   citato   decreto-legge  n.     26/1994,
l'Amministrazione avra' cura di acquisire il parere della commissione
di esperti prima di procedere  al  rilascio  della  dichiarazione  di
nazionalita',  da  iscrivere,  a  norma  dell'art.  2,  comma  9, del
medesimo decreto-legge, negli appositi registri istituiti presso  gli
uffici.
  3.  Per  i film di produzione nazionale, ai fini dell'ammissione ai
benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, sulla  base
degli  elementi desumibili dalla denuncia di inizio della lavorazione
e dalla documentazione alla stessa allegata,  con  provvedimento  del
direttore  generale  dello  spettacolo,  sara'  concessa,  a  domanda
dell'interessato, in via preventiva, una dichiarazione provvisoria di
nazionalita'. Tale dichiarazione verra' revocata,  a  film  ultimato,
con le procedure previste al comma precedente, ove il film stesso non
presenti  i requisiti preventivamente accertati. Puo' essere altresi'
revocata   in   ogni    momento,    quando    risulti    agli    atti
dell'Amministrazione   la   mancanza   dei   requisiti   richiesti  e
dichiarati.
  4.  Per  i  film  "di  interesse  culturale  nazionale",  ai   fini
dell'ammissione  ai  benefici  creditizi previsti dal decretolegge n.
26/1994, la dichiarazione di nazionalita' puo' venir concessa, in via
preventiva, sulla base degli elementi desumibili  dalla  denuncia  di
inizio  lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata. Tale
dichiarazione  e'  rilasciata  con   provvedimento   del   capo   del
Dipartimento    dello    spettacolo,    sentito   il   parere   della
sottocommissione per la cinematografia di cui all'art. 3 della  legge
n.  1213/1965, che valutera' la sussistenza, nei singoli progetti, di
significative  qualita'  artistiche  e  culturali,  o  artistiche   e
spettacolari,   richieste   dall'art.   2,   comma   5,   del  citato
decreto-legge n. 26/1994. I  pareri  della  sottocommissione  debbono
essere  assunti  con  una  maggioranza  qualificata pari ad almeno la
maggioranza dei componenti. Uno o piu' componenti  dissenzienti,  con
formale  richiesta  scritta,  entro il termine di cinque giorni dalla
data della riunione, o l'interessato entro quindici giorni dalla data
di comunicazione del parere, possono chiedere che siano  rimessi  gli
atti  all'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo, la quale
provvede al riguardo, entro trenta  giorni,  sentita  la  Commissione
centrale  per  la  cinematografia.  Il  capo  del  Dipartimento dello
spettacolo, ove non condivida il parere della sottocommissione,  puo'
rimettere gli atti all'Autorita' competente in materia di spettacolo,
che provvedera' con le modalita' di cui sopra.
  Con  le stesse procedure, a film ultimato, dovra' essere confermato
il requisito della spettacolarita', procedendo alla visione del  film
stesso.
  Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi
artistici  e culturali, tale riconoscimento puo' essere revocato solo
per il mancato rispetto di quanto previsto nella denuncia  di  inizio
lavorazione  in  ordine  alla  partecipazione  degli autori, attori e
tecnici qualificati, nonche'  della  sceneggiatura;  a  tal  fine  le
imprese  produttrici  sono  tenute a notificare al Dipartimento dello
spettacolo  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e
all'istituto  di  credito  le  eventuali  variazioni, per l'ulteriore
valutazione da parte degli organi competenti.
  5. Sempre ai fini dell'ammissione ai  benefici  creditizi  previsti
dal   decreto-legge   n.   26/1994   il  produttore,  contestualmente
all'inoltro della domanda debitamente  documentata  per  accedere  al
mutuo,  presentata  all'autorita'  competente,  dovra' inviarne copia
all'istituto  di  credito  concessionario  dei  fondi  statali,   che
predisporra'  entro  trenta  giorni, o fara' predisporre nello stesso
termine da societa' specializzata scelta nell'albo delle societa'  di
certificazione dei bilanci, un esame tecnico-economico del preventivo
e del piano finanziario.
  Il  risultato di tale esame dovra' essere fornito, entro i suddetti
trenta giorni, al Comitato per il  credito  cinematografico,  perche'
questo possa deliberare l'entita' dell'importo del finanziamento.