Art. 3. 1. Le riprese in interni, in Italia, dei film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994 debbono essere effettuate interamente in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati ed in possesso del relativo certificato di agibilita', valido cinque anni e rilasciato con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita apposita commissione tecnica, nominata con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, presieduta dal direttore generale dello spettacolo o da suo delegato e composta da uno dei rappresentati rispettivamente previsti dalle lettere g), p), s), t) e z) dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1213/1965. 2. Eventuali deroghe dall'obbligo di cui al comma precedente, per la effettuazione in tutto o in parte di riprese dal vero, possono venire concesse con provvedimento dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sulla base di apposita istanza dell'impresa produttrice presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione e su conforme parere della sottocommissione per la cinematografia, che valutera' le esigenze di ordine artistico dell'iniziativa, come documentate dalla produzione mediante motivata relazione del regista. 3. Nell'ipotesi in cui le riprese del film in esterni o in interni dal vero si effettuino in maggioranza all'estero, si seguira' una procedura analoga a quella indicata nel comma precedente. Non e' in alcun caso consentito l'utilizzo di teatri di posa extracomunitari, salvo per i film realizzati in regime di coproduzione e compartecipazione.