Art. 3.
  1. Le riprese in interni, in Italia, dei film di cui all'art. 2 del
decreto-legge  n.  26/1994  debbono  essere effettuate interamente in
teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati ed in  possesso  del
relativo  certificato  di agibilita', valido cinque anni e rilasciato
con decreto  dell'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,
sentita   apposita   commissione   tecnica,   nominata   con  decreto
dell'Autorita' competente in materia di  spettacolo,  presieduta  dal
direttore  generale  dello spettacolo o da suo delegato e composta da
uno dei rappresentati rispettivamente previsti dalle lettere g),  p),
s), t) e z) dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1213/1965.
  2.  Eventuali  deroghe dall'obbligo di cui al comma precedente, per
la effettuazione in tutto o in parte di  riprese  dal  vero,  possono
venire   concesse  con  provvedimento  dell'Autorita'  competente  in
materia di spettacolo, sulla base di  apposita  istanza  dell'impresa
produttrice   presentata  contestualmente  alla  denuncia  di  inizio
lavorazione e  su  conforme  parere  della  sottocommissione  per  la
cinematografia,   che  valutera'  le  esigenze  di  ordine  artistico
dell'iniziativa, come documentate dalla produzione mediante  motivata
relazione del regista.
  3.  Nell'ipotesi in cui le riprese del film in esterni o in interni
dal vero si effettuino in maggioranza  all'estero,  si  seguira'  una
procedura  analoga  a quella indicata nel comma precedente. Non e' in
alcun caso consentito l'utilizzo di teatri di  posa  extracomunitari,
salvo   per   i   film   realizzati   in  regime  di  coproduzione  e
compartecipazione.