Art. 5. 1. I film di cui all'art. 8, comma 1, settimo capoverso, del decreto-legge n. 26/1994 potranno essere sottoposti al parere del Comitato per il credito cinematografico solo se in possesso della dichiarazione preventiva di nazionalita' italiana, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto. Il requisito delle "rilevanti finalita' culturali ed artistiche", dovra' essere valutato dal Comitato stesso che, a tali fini, all'inizio di ogni esercizio stabilira' i criteri di esame. La relativa istanza di parte, debitamente documentata, dovra' essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario. In sede di prima applicazione potranno essere selezionati dal Comitato per il credito cinematografico i progetti presentati entro il 15 maggio 1994. 2. Per i film ammessi ai benefici di cui alle leggi n. 1213/1965 e n. 819/1971, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 26/1994, si intendono quelli per i quali gli interessati abbiano proceduto alla stipula del contratto di mutuo e l'istituto mutuante abbia gia' erogato, in tutto o in parte, il finanziamento. Per i film per i quali non vi sia stata alcuna erogazione o sia intervenuto solo il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico, gli interessati, con atto formale indirizzato all'istituto mutuante e al Dipartimento dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, possono rinunciare ai suddetti benefici e ripresentare o integrare la denuncia di inizio lavorazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, entro lo stesso termine di sessanta giorni sopra indicato.