Art. 5.
  1.  I  film  di  cui  all'art.  8,  comma 1, settimo capoverso, del
decreto-legge n. 26/1994 potranno essere  sottoposti  al  parere  del
Comitato  per  il  credito  cinematografico solo se in possesso della
dichiarazione preventiva di nazionalita' italiana, di cui all'art. 2,
comma  4,  del  presente  decreto.  Il  requisito  delle   "rilevanti
finalita'  culturali  ed  artistiche",  dovra'  essere  valutato  dal
Comitato stesso che,  a  tali  fini,  all'inizio  di  ogni  esercizio
stabilira'  i  criteri  di  esame.  La  relativa  istanza  di  parte,
debitamente documentata, dovra' essere presentata all'Amministrazione
entro e non oltre il 31 marzo di ciascun  esercizio  finanziario.  In
sede  di  prima applicazione potranno essere selezionati dal Comitato
per il credito cinematografico i  progetti  presentati  entro  il  15
maggio 1994.
  2.  Per i film ammessi ai benefici di cui alle leggi n. 1213/1965 e
n. 819/1971, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma  2,
del  decreto-legge  n.  26/1994,  si intendono quelli per i quali gli
interessati abbiano proceduto alla stipula del contratto di  mutuo  e
l'istituto  mutuante  abbia  gia'  erogato,  in  tutto o in parte, il
finanziamento.   Per i film per i  quali  non  vi  sia  stata  alcuna
erogazione  o  sia intervenuto solo il parere favorevole del Comitato
per il credito cinematografico, gli  interessati,  con  atto  formale
indirizzato  all'istituto mutuante e al Dipartimento dello spettacolo
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  possono  rinunciare ai suddetti
benefici e ripresentare o integrare la denuncia di inizio lavorazione
ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, entro lo stesso termine di
sessanta giorni sopra indicato.