Art. 4. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le universita' adegueranno l'ordinamento del corso di diploma universitario in tecniche forestali, istituito presso la propria sede, a quello stabilito nel precedente articolo tre, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.