Art. 4.
  Entro un anno dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  le universita' adegueranno l'ordinamento
del corso di diploma universitario in tecniche  forestali,  istituito
presso  la  propria  sede, a quello stabilito nel precedente articolo
tre, con le procedure di cui all'art.  11  della  legge  19  novembre
1990, n. 341.